Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/11/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 07/11/2019


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L'art. 22 del DL. 124/2019 collegato alla manovra di bilancio definisce il credito d'imposta concesso ai soggetti che ricevono al 1.7.2020 pagamenti elettronici dai privati


1. Agli esercenti attività' di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, 6° c. del DPR. n . 605/73 (banche, Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonché' ogni altro operatore finanziario).

Decorrenza e limiti di ricavi o compensi

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro .

Limite entro il de minimis

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti de minimis quindi entro i 200.000 euro nella normalità dei casi, in ogni caso i limiti sono definiti dal:

  1. regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis,
  2. regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo,
  3. regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura .

Momento di utilizzo e indicazione in dichiarazione

4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  D.Lgs. n. 241/97, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Irrilevanza fiscale

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR. 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi .

Controllo incrociato sull’utilizzo

5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta .
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore (dal 27.10.2019) del presente decreto, sono definiti i termini, le modalita' e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5.

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