CRONOTACHIGRAFI E LIBRO UNICO DEL LAVORO, I CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 21/02/2017
Autore: Infriccioli Claudio e Paesani Francesco Fonte: Guida al Lavoro nr. 09 del 21/02/2017 pag. 16
Classificazione:
La lettera circolare dell’Ispettorato Nazionale del lavoro n. 1 del 9 febbraio 2017 precisa le modalità di tenuta dei dischi cronotachigrafi.
Il libro unico del lavoro deve essere conservato per almeno cinque anni. Le registrazioni degli orari dei lavoratori mobili, con orario multiperiodale, vanno effettuate entro quattro mesi. Le registrazioni oltre tale termine sono sanzionabili come illecito amministrativo.
La registrazione differita dell’orario di lavoro è consentita se vengono conservati i documenti che provano l’effettivo orario di lavoro. I dischi cronotachigrafi devono essere comunque conservati per un anno, come previsto dalla normativa europea.
La registrazione differita dell’orario di lavoro è consentita se vengono conservati i documenti che provano l’effettivo orario di lavoro. I dischi cronotachigrafi devono essere comunque conservati per un anno, come previsto dalla normativa europea.
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