DATA DELLA FATTURA E DATA DI INVIO AL SDI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/05/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 06/05/2019
Per 9 mesi i termini sono più blandi poi se nel frattempo non cambiano le regole saranno più rigidi.
Visti i dubbi ancora manifestati, ritorniamo sull'interrogativo relativo alla questione se la data di emissione della fattura (quella posta sul documento) possa essere diversa da quella in cui materialmente il documento viene inviato al sistema di interscambio.
Sicuramente questo è possibile nei primi mesi del 2019 per i quali il DL. 119/2018 ha previsto la non applicazione delle sanzioni purché le inadempienze non incidano sul versamento dell’IVA periodica.
Riteniamo quindi che per i primi 6 mesi del 2019 o 9 mesi se contribuente con liquidazione IVA mensile, la fattura possa essere inviata entro il termine della liquidazione periodica IVA.
A regime però, non essendo cambiata la normativa, riteniamo che la data di emissione della fattura debba coincidere con quella di invio.
Così per una operazione effettuata il 10 ottobre ci si può avvalere del termine di 10 giorni per l’emissione della fattura, che potrà essere emessa e contestualmente inviata al SDI il 20 ottobre.
Questo perché l’articolo 21, del DPR. n. 633/1972 prevede che: “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Mentre il provvedimento (paragrafo 4.1), prevede che la fattura elettronica si considera emessa alla data indicata in fattura; cioè secondo quanto indicato nel campo “Data” alla sezione “Dati generali”.
Confidiamo in una modifica della norma ma attualemente queste sono le regole che saranno applicabili trascorso il periodo "del perdono" vigente fino a settembre o giugno se contribuente trimestrale.
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