DATA FATTURA ELETTRONICA DIVERSA DALLA DATA DI INVIO !?

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/11/2018

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 19/11/2018

EMISSIONE


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E' quanto pare di capire dalla risposta n. 6 ai quesiti della videoconferenza Italia Oggi del 15.11.2018


La risposta verte sui tempi massimi di emissione di una fattura nei primi 6 mesi del 2019 (periodo di perdono fiscale) in cui non sono applicate sanzioni se l'IVA è comunque regolarmente versata.

Nella domanda era ipotizzato l'invio al 15 settembre di una fattura elettronica datata 20 agosto. L'agenzia risponde positivamente ma precisando che risulta in linea col periodo in cui non si applicano le sanzioni.

L'argomento è ripreso da Benedetto Santacroce sul sole24ore del 16.11.2018 il quale richiamando la risposta dell'Agenzia, precisa che: L’Agenzia chiarisce, però, che la data fattura, anche se l’emissione avviene a febbraio, può essere sempre il 5 gennaio. Il chiarimento è importante sia per l’emittente che per il cessionario che possono più facilmente gestire la liquidazione e la detrazione dell’imposta.

Parere positivo alla possibilità che le due date divergano è espresso anche da Franco Ricca su Italia Oggi del 17.11.2018 pag. 27 in risposta a un lettore che evidenziava il parere contrario espresso dall'associazione industriali.

Sul punto si auspica un chiarimento ufficiale non è chiaro infatti se la conferma dell'Agenzia sia o meno legata ai 6 mesi di perdono fiscale sugli adempimenti relativi alla FE previsti dal 1.1.2019 dal DL. 119.

Ricordiamo infine che una lettura della risposta 1.5 della Circolare 13/2018 fa propendere per l'obbligo di invio contestuale alla emissione, si recita infatti:

""... si è specificato che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica... assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.

Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni , considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, ..... inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile .... ""

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