DECESSO DEL PROFESSIONISTA LA PARTITA IVA SOPRAVVIVE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/03/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/03/2019
Con fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non devono chiudere la partita Iva del professionista defunto fino a quando non viene incassata l’ultima parcella.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34//2019 dell’11 marzo 2019, accoglie la proposta degli eredi che chiedevano di derogare all’obbligo di chiudere la partita Iva entro sei mesi dal decesso (35-bis del Dpr 633/1972).
Secondo l’Agenzia, infatti, in caso di fatture con Iva ad esigibilità differita (verso la PA) e non ancora riscosse alla data del decesso, è preferibile, per ragioni di ordine pratico, mantenerla aperta fino alla data di integrale riscossione dei crediti.
Di conseguenza, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non devono chiudere la partita Iva del de cuius sino a quando non viene incassata l’ultima parcella.
Resta, peraltro, salva la possibilità anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius e di chiudere la partita IVA, salvo, in tale evenienza, computare nell’ultima dichiarazione annuale IVA “anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta” (così l’articolo 35 comma 4 del decreto IVA), ossia anticipare l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo incasso.
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