DECRETO RILANCIO I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI FISCALI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/05/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/05/2020


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Primo esame delle principali disposizioni fiscali del DL. 34/2020, prorogati i versamenti, mascherine esenti IVA, fondo perduto ecc.


Il DL. 34 prevede numerose disposizioni per far fronte all'emergenza coronavirus, si prevede:

  • la soppressione definitivamente le clausole di salvaguardia che, dal 2021, prevedevano aumenti automatici delle aliquote Iva e delle accise su carburanti;
  • niente Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) per imprese e professionisti con ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro;
  • tax credit vacanze per le famiglie con Isee non superiore a 40mila euro;
  • esenzione Imu, a giugno, per stabilimenti balneari, alberghi, pensioni e bed & breakfast;
  • credito d’imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo;
  • detrazione del 110% delle spese sostenute fino a dicembre 2021 per interventi finalizzati all’efficienza energetica degli edifici, alla riduzione del rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • credito d’imposta del 60% per adeguare e sanificare gli ambienti di lavoro, consentendo la riapertura in sicurezza degli esercizi pubblici;
  • azzeramento dell’Iva su beni e dispositivi medici e di protezione individuale;
  • spostamento al 16 settembre dei versamenti di imposte e contributi sospesi dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità”;
  • rinviati al 1° gennaio 2021 l’obbligo del registratore telematico, l’avvio della lotteria dei corrispettivi e l’entrata in vigore di “plastic tax” e “sugar tax”;
  • innalzamento al 50% del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari;
  • pagabili entro il 10 dicembre, senza maggiorazioni, tutte le rate 2020 della “rottamazione-ter”;
  • in materia di crediti fiscali, limite per le compensazioni orizzontali innalzato a 1 milione di euro, rimborsi di tributi senza preventiva compensazione con debiti iscritti a ruolo, pagamenti da parte della Pa senza verifica dell’esistenza di cartelle non onorate.

Questo e altro ancora nel decreto legge 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, Supplemento ordinario n. 21, in vigore dal 19 maggio.

Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’Irap
In ambito Irap, niente versamento né del saldo 2019 né della prima rata dell’acconto 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del “decreto Rilancio” (vale a dire, nel 2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), hanno realizzato/percepito ricavi/compensi fino a 250 milioni di euro, con l’eccezione delle banche e degli altri enti e società finanziari, delle imprese di assicurazione e delle amministrazioni ed enti pubblici, ai quali non si applica la disposizione agevolativa. L’importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Nuova misura per incentivare il rafforzamento patrimoniale di Spa, Sapa, Srl, Srls e società cooperative (esclusi intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative) in possesso di determinati requisiti reddituali (ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro; riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica; aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020) e in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente. Viene previsto che, con riferimento ai conferimenti in denaro effettuati nel 2020 per l’aumento del capitale sociale, spetta un credito d’imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di due milioni di euro.

La partecipazione da conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Il bonus è utilizzabile sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene l’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, sia in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Il credito d’imposta non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir. Alle stesse società, inoltre, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, spetta un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’ammontare del credito riconosciuto. Il bonus è utilizzabile in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio sia per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale sia per la società stessa, con obbligo, per entrambi, di restituire l’importo fruito, maggiorato degli interessi legali. Un decreto Mef stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Istituito, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta del 60% sull’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale.

Il bonus è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il beneficio spetta, in generale, se i ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente non superano 5 milioni di euro; alle strutture alberghiere, invece, indipendentemente dal volume di affari registrato. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il bonus è pari al 30% dei relativi canoni. Per fruire del credito, commisurato all’importo versato nel 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, rilevano invece i mesi di aprile, maggio e giugno), i locatari devono aver subito, nel mese di riferimento, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il bonus non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir.

Può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa o in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni. Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità attuative.

Art. 38 co. 7-9 – Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative
Introdotto un regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in startup o in Pmi innovative: per le somme versate al capitale sociale di uno o più di tali soggetti, direttamente o tramite Oicr che investono prevalentemente in essi, spetta una detrazione d’imposta del 50 per cento. 100mila euro annui, l’investimento massimo detraibile. Questo va mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione anticipata, anche parziale, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto, maggiorato degli interessi legali. Un decreto Mise-Mef dovrà individuare le modalità attuative.
Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento
Ai fini della maggiorazione del 30% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi (“super ammortamento”), è prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la loro consegna, sempre che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo (articolo 1, Dl 34/2019).
Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Potenziata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrare indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.
In materia di riqualificazione energetica, questi gli interventi agevolabili, purché rispettosi di determinati requisiti tecnici (da stabilire) e tali da consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato): interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: 60mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio); interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio); interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro). In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi. Per quanto riguarda gli interventi effettuati da persone fisiche, gli stessi devono avvenire al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione; non fruiscono del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Per quanto riguarda il sismabonus, la detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19.
Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).

Purché effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110 per cento.
Nei confronti dei tecnici abilitati e dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini dell’ecobonus e del sismabonus, è prevista, in caso di accertata infedeltà degli stessi, una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro a un massimo di 15mila euro per ogni documento non veritiero, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato.

Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Per consentire la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico, è istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, un credito d’imposta pari al 60% dei costi - fino a 80mila euro - sostenuti nel 2020 per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, inclusi quelli edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, il rifacimento di spogliatoi e mense, l’acquisto di arredi di sicurezza e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Un decreto Mef-Mise potrà individuare ulteriori costi ammissibili al beneficio e soggetti aventi diritto. Il bonus, che è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese, è utilizzabile nel 2021 in compensazione. L’Agenzia delle entrate dovrà fornire istruzioni operative su criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.
Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
Introdotta in via sperimentale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura (articoli 14 e 16, Dl 63/2013), la possibilità, per il contribuente che ha diritto ad alcune detrazioni fiscali per spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (e da quest’ultimo recuperato come credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), ovvero per la trasformazione dell’importo della detrazione in un credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà definire le modalità attuative della norma.
Art. 122 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19
Via libera fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, alla possibilità, per chi ha diritto a crediti d’imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza da coronavirus, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta dei crediti d’imposta per: botteghe e negozi (articolo 65, Dl 18/2020); canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28, decreto Rilancio); adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, decreto Rilancio); sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125, decreto Rilancio). I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell’anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le modalità attuative con un provvedimento delle Entrate.
Art. 123 – Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa
Eliminate definitivamente le clausole di salvaguardia che, dal 2021, prevedevano incrementi automatici delle aliquote Iva del 10 e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti.
Art. 124 – Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Diventano Esenti le cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di dispositivi e prodotti utili al contenimento dell’epidemia da coronavirus (successivamente, si applicherà l’aliquota del 5%).

Tra i beni interessati: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3; abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili e camici chirurgici); termometri; detergenti disinfettanti per mani e relativi dispenser a muro.

È fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell’imposta pagata su acquisti e importazioni di tali beni, anche se afferenti operazioni esenti (articolo 19, Dpr 633/1972).

Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Istituito, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo del settore, un credito d’imposta, fino a un massimo di 60mila euro (nel limite complessivo di 200 milioni di euro), pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi). Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap; è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta ovvero in compensazione tramite F24. Un provvedimento delle Entrate definirà le disposizioni applicative.
Art. 126 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
Slittano al 16 settembre 2020, con possibilità di frazionamento fino a un massimo di quattro rate mensili a partire dallo stesso 16 settembre, i versamenti già sospesi dal decreto “Liquidità” (articoli 18 e 19, Dl 23/2020), nonché gli adempimenti e i versamenti sospesi dall’articolo 5 del Dl 9/2020.
Art. 127 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Identico slittamento al 16 settembre 2020, con possibilità di frazionamento fino a un massimo di quattro rate mensili a partire dallo stesso 16 settembre, anche per i versamenti sospesi dal decreto “Cura Italia” (articoli 61 e 62, Dl 18/2020).
Art. 128 – Salvaguardia del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21
Il “bonus Renzi” di 80 euro (articolo 13, comma 1-bis, Tuir) e il trattamento integrativo di 100 euro che lo sostituirà dal prossimo 1° luglio (articolo 1, Dl 3/2020) spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all’emergenza sanitaria. Il datore di lavoro, pertanto, deve riconoscerli con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno contenute nel Dl 18/2020, assumendo, al loro posto, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria. Il “bonus Renzi” non percepito nel periodo in cui si è fruito delle misure a sostegno del lavoro dovrà essere corrisposto dal sostituto d’imposta a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro il termine per effettuare le operazioni di conguaglio.
Art. 129 – Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica
Ridotte al 90% le rate di acconto mensili dovute, da maggio a settembre 2020, dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica. Limitatamente alla sola rata del mese di maggio 2020 relativa all’accisa sull’energia elettrica, il termine viene differito dal 16 al 20 maggio 2020. L’eventuale conguaglio andrà versato entro le ordinarie scadenze, rispettivamente, del 31 marzo 2021 e del 16 marzo 2021, con possibilità di ripartire la cifra in dieci rate mensili di pari importo, da marzo a dicembre 2021.
Art. 130 – Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
Differita l’efficacia di alcune disposizioni contenute nel Dl 124/2019, che prevedono l’introduzione di specifici adempimenti sia per l’Amministrazione finanziaria, in tema di approntamento e sperimentazione delle procedure telematiche, sia per gli operatori economici, circa l’organizzazione gestionale degli impianti (vedi articolo “Manovra finanziaria 2020, in vigore il collegato fiscale”): slitta al 1° gennaio 2021 quella dell’articolo 5 (contrasto alle frodi in materia di accisa), al 1° ottobre 2020 quella dell’articolo 7 (contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti), al 31 dicembre 2020 quella degli articoli 10 (estensione del sistema Infoil) e 12 (trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale), al 30 settembre 2020 quella dell’articolo 11 (introduzione documento amministrativo semplificato telematico).
Art. 131 – Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
Moratoria per i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo effettuati in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16 aprile: agli stessi non si applicano le sanzioni e l’indennità di mora, se eseguiti entro il 25 maggio 2020.
Art. 132 – Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici
Ridotti all’80% gli acconti dei pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020. Per le immissioni avvenute nel mese di aprile, il termine del pagamento è differito al 25 maggio; scadenze ordinarie per gli altri mesi. La differenza andrà versata, senza interessi, entro il 16 novembre 2020.
Art. 133 – Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate
È spostata al 1° gennaio 2021 l’introduzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (“plastic tax”) e dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (“sugar tax”), previste dall’articolo 1 della legge di bilancio 160/2019, rispettivamente commi 634-652 e commi 661-676 (vedi “Legge di Bilancio per il 2020 - 8: le imposte su zucchero e plastica”).
Art. 134 – Modifiche alla disciplina dell’Ivafe per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Uniformato a quello previsto per le persone fisiche, il regime Ivafe per gli enti non commerciali e le società semplici e equiparate, che l’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 710 e 711, legge 160/2019) ha incluso, a decorrere dal 2020, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero: 100 euro annui di imposta di bollo sui conti correnti e i libretti di risparmio; tetto massimo di Ivafe a 14mila euro.
Art. 135 – Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato
In tema di contributo unificato, sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento, totale o parziale, nonché il termine in materia di invito al pagamento (rispettivamente, articoli 16 e 248 del Dpr 115/2002).
Art. 136 – Incentivi per gli investimenti nell’economia reale
Allo scopo di incentivare strutturalmente gli investimenti nelle società di minori dimensioni, non quotate, è concessa la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo piano di risparmio a lungo termine (Pir - articolo 1, commi 100-114, legge 232/2016), composto da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, nonché prestiti erogati alle predette imprese o in crediti delle stesse. Il vincolo di concentrazione degli investimenti è elevato al 20%, mentre i limiti quantitativi sono fissati in 150mila euro all’anno e in 1,5 milioni complessivamente. Sono esclusi gli investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici Ftse Min e Fise Mid Cap della Borsa italiana.
Art. 137 – Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
Riproposta ancora una volta la norma (articoli 5 e 7, legge 448/2001) che consente di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, pagando un’imposta sostitutiva dell’11% sul maggiore valore attribuito a seguito di apposita perizia giurata. L’opportunità, questa volta, riguarda i beni posseduti al 1° luglio 2020. L’imposta deve essere pagata entro il 30 settembre 2020, con possibilità di ripartirla in tre rate annuali di pari importo (con le rate successive alla prima sono dovuti, contestualmente, gli interessi del 3% annuo). Redazione e giuramento della perizia vanno effettuati entro lo stesso 30 settembre.
Art. 138 – Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
Uniformati al 31 luglio 2020, data ultima per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, i termini per l’adozione, da parte dei Comuni, degli atti deliberativi in materia di Tari e di Imu.
Art. 139 – Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19
Per rafforzare le attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, le convenzioni fra Ministro dell’economia e delle finanze e Agenzie fiscali dovranno stabilire per queste ultime, a partire dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone la fruizione online e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini e alle imprese.
Art. 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Prorogata fino al 1° gennaio 2021 la “moratoria” delle sanzioni (articolo 2, comma 6, Dlgs 127/2015) per gli esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400mila euro che, entro il 1° luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un registratore telematico (ovvero ad adattare il vecchio misuratore fiscale) per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al prossimo 31 dicembre, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile (anche utilizzando la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate) e ad assolvere l’obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell’apposito registro (articolo 24, Dpr 633/1972).
Slitta al 1° gennaio 2021 anche il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (farmacie, parafarmacie, ottici eccetera) dovranno essere adeguati per consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria (articolo 2, comma 6-quater, Dlgs 127/2015).
Art. 141 – Lotteria dei corrispettivi
Conseguentemente al rinvio dell’obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico, è differito di sei mesi, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, anche l’avvio della “lotteria dei corrispettivi”, l’estrazione a sorte di premi riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti attività di commercio al dettaglio dotati di registratore telematico per l’invio dei dati (articolo 1, comma 540, legge 232/2016).
Art. 142 – Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva
Partenza rimandata per i programmi di assistenza online dell’Agenzia delle entrate in materia di Iva, ossia il processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte del Fisco sulla base dei dati acquisiti grazie alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e alle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (articolo 4, comma 1, Dlgs 127/2015): era prevista per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2020, se ne riparlerà per quelle effettuate dal 1° gennaio 2021.
Art. 143 – Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Slitta di un anno l’applicazione della norma (articolo 12-novies, Dl 34/2019) che introduce una procedura di integrazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio senza l’annotazione di assolvimento dell’imposta e la disciplina sanzionatoria in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto. L’avvio è ora fissato per le fatture inviate a partire dal 1° gennaio 2021.
Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
Rinviato al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento degli “avvisi bonari”, ossia delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni (articoli 2, 3 e 3-bis, Dlgs 462/1997), in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Si potrà versare in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di settembre.
Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo
Sospesa, per tutto il 2020, l’applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo (articolo 28-ter, Dpr 602/1973), mettendo a disposizione dell’agente della riscossione le somme da rimborsare.
Art. 147 – Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
Innalzato da 700mila euro a 1 milione di euro, con decorrenza dal 2020, il limite massimo per ciascun anno solare dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, comma 1, legge 388/2000).
Art. 148 – Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
Programmata l’adozione di misure in materia di Isa per tener conto, relativamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, degli effetti correlati all’emergenza sanitaria, come l’individuazione di nuove cause di esclusione dalla loro applicazione e quella di ulteriori dati e informazioni per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale. Spostati, poi, i termini per l’approvazione degli Isa e la loro eventuale integrazione, rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione. Infine, nel definire le strategie di controllo per il 2018, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate dovranno considerare anche il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli Isa per il successivo periodo d’imposta 2019; allo stesso modo, per il 2020, andrà tenuto conto anche del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.
Art. 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta
Prorogati i termini di versamento, in scadenza nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero di crediti di imposta e avvisi di liquidazione cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni. Le stesse andranno versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a partire da quella stessa data. Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza (articolo 15, Dlgs 218/1997), i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il ricorso introduttivo in commissione tributaria.
Stessa proroga (e medesime modalità e tempistica di versamento) pure per le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, dovute in relazione agli atti su indicati e a seguito dell’adesione agli istituti definitori previsti dalla manovra finanziaria 2019 (articoli 1, 2, 6 e 7, Dl 119/2018).
Art. 150 – Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto
Stabilito il principio in base al quale la restituzione al datore di lavoro di somme indebitamente erogate deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento del pagamento. Al sostituto d’imposta, cui le somme siano state restituite al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito d’imposta nella misura del 30% di quanto ricevuto, utilizzabile in compensazione; tale credito rileva ai fini della determinazione del reddito.
Art. 151 – Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali
Prorogati dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 i termini per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima e dei provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico di imprese, commercianti e lavoratori autonomi cui sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni (articolo 12, Dlgs 471/1997).
Art. 152 – Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni
Sospesi, tra la data di entrata in vigore del “decreto Rilancio” e fino al 31 agosto 2020, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del “decreto Rilancio”, relativi a stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Tali somme, in quello stesso periodo, non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, deve renderle fruibili al debitore esecutato.
Art. 153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis Dpr n. 602 del 1973
Decretata, per il periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del Dl 18/2020 (vale a dire, dall’8 marzo al 31 agosto 2020 ovvero dal 21 febbraio per le persone fisiche e quelle giuridiche che a tale data avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni indicati nell’allegato 1 del Dpcm 1 marzo 2020), la non applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. In base a tale norma, la Pubblica amministrazione, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5mila euro, verifica presso l’agente della riscossione se il creditore è inadempiente in relazione a debiti, per un ammontare complessivo pari almeno a quell’importo, derivanti da cartelle di pagamento e, in caso affermativo, blocca il pagamento per 60 giorni. Durante il periodo indicato, pertanto, chi è creditore nei confronti di una Pa può incassare le somme che gli spettano pure in presenza di ruoli scaduti. La regola vale anche per le verifiche già effettuate prima dell’intervallo temporale interessato dalla sospensione, a condizione che l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento (articolo 72-bis, Dpr 602/1973).
Art. 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
Modificato in più punti l’articolo 68 del Dl 18/2020 sulla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione:
- la stessa è differita dal 31 maggio al 31 agosto 2020. In pratica, fino a quella data, è bloccata la notifica di atti di accertamento e cartelle
- per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque
- il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 potrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2020, senza applicazione, però, della “tolleranza” di cinque giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018)
- relativamente agli stessi istituti, è possibile ottenere una nuova dilazione del pagamento anche se, al 31 dicembre 2019, la definizione è divenuta inefficace per mancato versamento di quanto dovuto.
Art. 156 – Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019
Per accelerare le procedure di erogazione del contributo, anticipando al 2020 l’erogazione del 5 per mille dell’Irpef relativo all’esercizio finanziario 2019, nel ripartire le risorse in base alle scelte dei contribuenti non si terrà conto né delle dichiarazioni presentate in ritardo né di quelle integrative (articolo 2, commi 7 e 8, Dpr 322/1998). Gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi saranno pubblicati sul sito delle Entrate entro il 31 luglio, mentre le somme verranno erogate entro il 31 ottobre 2020.
Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
Spostati i termini di notifica di atti nei confronti dei contribuenti, per evitarne la concentrazione nel periodo successivo alla crisi:
- gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel 2021 (l’emissione dovrà in ogni caso avvenire entro il 2020)
- è ugualmente posticipato al 2021 l’invio di comunicazioni e la notifica di atti (comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all’adempimento, atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, atti di accertamento delle tasse automobilistiche per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari), comunque elaborati o emessi entro il 2020
- per atti e comunicazioni “ritardati” non saranno dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto o di consegna della comunicazione
- è prorogato di un anno il termine di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 (somme dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir), alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale).
Un provvedimento del direttore delle Entrate dovrà individuare le modalità applicative della norma.
Dalla proroga restano fuori gli atti indifferibili e urgenti, come la contestazione di frodi fiscali, atti che prevedono la comunicazione di notizia di reato o conseguenti l’applicazione di provvedimenti cautelari, nonché quelli la cui emissione è funzionale all’adempimento, ad esempio la liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.
Art. 158 – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione
Sancita, con una disposizione di natura interpretativa, la cumulabilità in ogni caso della sospensione dei termini processuali (articolo 83, comma 2, Dl 18/2020) con la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, prevista dalla procedura di accertamento con adesione (articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997).
Art. 159 – Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730
Prevista, per l’anno d’imposta 2019, la possibilità di presentare il modello 730/2020 nella modalità “senza sostituto” (articolo 51-bis, Dl 69/2013) anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. La disposizione vuole evitare che l’emergenza epidemiologica e la gravità della situazione economica che sta investendo le imprese possa determinare l’impossibilità, per molti datori di lavoro, di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, causando un ulteriore danno al contribuente per la mancata erogazione del rimborso spettante.
Art. 160 – Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni, ubicati nei comuni colpiti dai sismi del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Tali soggetti, quindi, possono ancora provvedere all’iscrizione degli immobili in questione nel catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Art. 161 – Proroga del pagamento dei diritti doganali
Prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei diritti doganali (articoli 78 e 79, Dpr 43/1973) in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020. Le modalità attuative saranno stabilite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Art. 162 – Rateizzazione del debito di accisa
Modificate, con un intervento sull’articolo 3, comma 4-bis, Dlgs 504/1995, le modalità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici: l’operatore può modulare la richiesta in ragione della situazione economica in cui versa, che deve essere documentata e, quindi, riscontrabile da parte dell’Agenzia delle dogane.
Art. 163 – Proroga in materia di tabacchi
Pagabili fino al 31 ottobre 2020, maggiorati degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020 dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa per tabacchi lavorati, prodotti succedanei dei prodotti da fumo e accessori ai tabacchi da fumo.
Art. 176 – Tax credit vacanze
Istituito, per l’anno 2020, un bonus a favore dei nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 40mila euro, per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast. L’incentivo è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre, da un solo componente per nucleo familiare ed è pari a 500 euro; l’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone, a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito; il pagamento deve avvenire senza l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il beneficio è fruibile, per l’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi (che poi lo recupera come credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedendolo a terzi, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari), e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi. È prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Art. 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria - Imu per il settore turistico
Abolito il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria, in scadenza il 16 giugno 2020, dovuta per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (fondamentalmente, alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vi si svolgono. L’esenzione spetta anche per gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e per gli immobili degli stabilimenti termali.
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