Decreto “Sostegni” le novità fiscali
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/03/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/03/2021
Contributo a fondo perduto, cartelle esattoriali, conservazione delle fatture, proroga CU, definizione avvisi bonari.
Contributi a fondo perduto per tutti gli operatori economici con fatturato in calo di almeno il 30%, pagamento di cartelle e avvisi esecutivi bloccato fino al 30 aprile, annullamento d’ufficio dei debiti 2000-2010 fino a 5mila euro, più tempo per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione unica 2021, definizione agevolata degli avvisi bonari per chi ha subìto una diminuzione del volume d’affari non inferiore al 30 per cento.
Sono alcuni dei contenuti del Dl 41/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 e in vigore dal 23 marzo 2021.
Il DL. è suddiviso in cinque titoli: “Sostegno alle imprese e all’economia”, “Disposizioni in materia di lavoro”, “Misure in materia di salute e sicurezza”, “Enti territoriali”, “Altre disposizioni urgenti” per un totale di da 43 articoli,
LE PRINCIPALI MISURE DI CARATTERE FISCALE |
Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA |
Prevista una misura di sostegno per tutte le attività imprenditoriali e professionali con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, il cui ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 risulta inferiore a quello del 2019 per almeno il 30 per cento. Il contributo a fondo perduto è calcolato sulla differenza tra quei due valori, applicando una percentuale differente (60, 50, 40, 30 e 20%) a seconda dei ricavi/compensi realizzati due anni fa (rispettivamente, non superiori a 100mila euro, superiori a 100mila euro e fino a 400mila, superiori a 400mila euro e fino a un milione, superiori a un milione e fino a cinque milioni, superiori a cinque milioni e fino a dieci milioni). Per accedervi, bisognerà presentare un’istanza in via telematica alle Entrate, seguendo modalità e termini che saranno definiti da un imminente provvedimento della stessa Agenzia. In alternativa all’erogazione del contributo diretto da parte dell’amministrazione finanziaria con accredito su conto corrente, l’interessato potrà esprimere la scelta, irrevocabile, di fruire dell’importo spettante sotto forma di credito d’imposta, da “spendere” in compensazione tramite modello F24 (commi 1-9 e 11-13). Dettate alcune disposizioni in materia di aiuti di Stato, con lo scopo, come specifica la relazione illustrativa, di consentirne la fruizione alle imprese destinatarie, sempreché ne ricorrano i presupposti, anche in base alla sezione 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final (“Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”), quando i massimali previsti dalla sezione 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) sono insufficienti, circostanza che pregiudicherebbe l’effettivo diritto a beneficiare degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale. A tal fine, le imprese dovranno produrre un’autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni richieste. Un decreto Mef stabilirà le modalità di attuazione (commi 13-17). |
Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi |
Modificato il calendario per il pagamento delle somme dovute per la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”: le rate del 2020 e quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 potranno essere versate, le prime, entro il 31 luglio 2021 e, tutte le altre, entro il 30 novembre 2021, con applicazione, tra l’altro, della norma sul “lieve inadempimento”, che concede una tolleranza di cinque giorni, cioè i ritardi entro quel limite non inficiano la regolarità della definizione. Differita dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020, derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps: bisognerà provvedervi entro il 31 maggio. Di conseguenza, è spostato in avanti, al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale l’agente della riscossione deve presentare le comunicazioni di inesigibilità per le quote affidategli nel 2021. Inoltre, sono prorogati di 12 mesi il termine per la notifica delle cartelle e di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati nel 2021 e anche successivamente se relativi alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme derivanti dall’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 e alle dichiarazioni presentate nel biennio 2017-2018 (attività di controllo formale) (comma 1). Posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione, concessa dal decreto “Rilancio”, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza (comma 2). Relativamente agli atti adottati dall’agente della riscossione dal 1° marzo fino all’entrata in vigore del decreto “Sostegni”, ne viene confermata la validità e ne sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti. Per gli eventuali versamenti eseguiti in quel periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive; così come restano fermi gli accantonamenti effettuati e definitivamente acquisite le somme accreditate all’agente. Prive di ogni effetto, invece, le verifiche degli inadempimenti (articolo 48-bis, Dpr n. 602/1973) eseguite dal 1° marzo: se l’agente non ha ancora notificato l’ordine di versamento, i soggetti pubblici possono procedere a pagare il beneficiario (comma 3). Disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”, fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, anche quelli oggetto di “rottamazione”. La cancellazione d’ufficio è riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche e ai soggetti diversi che, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30mila euro. La misura non si applica ai carichi relativi: alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea; all’Iva riscossa all’importazione. Un decreto Mef, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto “Sostegni”, definirà le modalità attuative della norma. Le somme eventualmente versate prima dell’effettivo annullamento non saranno restituite (commi 4-9). |
Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19 |
Introdotta, a favore delle partite Iva attive alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”, la possibilità di fruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. La chance riguarda i contribuenti che, nel 2020, hanno subìto una contrazione del volume d’affari rispetto a quello dell’anno precedente maggiore del 30%. Il beneficio consiste nell’azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità. Considerati i tempi occorrenti per la predisposizione delle comunicazioni e la gestione delle istanze di definizione, sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle inerenti le dichiarazioni presentate nel 2019. L’Agenzia delle entrate dovrà adottare le disposizioni attuative (commi 1-11). Prorogata fino al 30 aprile 2021 la disapplicazione della norma in base alla quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo (articolo 28-ter, Dpr n. 602/1973); lo stop per il 2020 era stato dettato dal decreto “Crescita” (articolo 145, Dl n. 34/2020). Allungata fino al 31 gennaio 2022 la sospensione dei termini - già differita dal decreto “Crescita” (articolo 151, Dl n. 34/2020) - per la notifica degli atti e l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio dell’attività e dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico di imprese, commercianti e lavoratori autonomi cui sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni (articolo 12, Dlgs n. 471/1997). Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti emessi prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni” (la precedente sospensione, infatti, copriva fino al 31 gennaio scorso) (commi 12-13). Differita di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dell’Agenzia delle entrate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 15, comma 7, Dlgs n. 14/2019): viene ora ancorata alle comunicazioni della liquidazione periodica Iva relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo (non più dall’anno d’imposta successivo) all’entrata in vigore del Codice stesso, fissata per il 1° settembre 2021. Pertanto, il primo riferimento sarà rappresentato dalle comunicazioni della liquidazione periodica riguardante il periodo gennaio-marzo 2023 (comma 14). Riscritto il calendario degli appuntamenti in materia di imposta sui servizi digitali (articolo 1, commi 35-50, legge 145/2018): il versamento annuale del tributo dovrà avvenire entro il 16 maggio (non più il 16 febbraio), mentre la dichiarazione andrà presentata entro il 30 giugno (non più il 31 marzo). Pertanto, in sede di prima applicazione della disciplina (quest’anno), i soggetti passivi dovranno versare l’ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 e presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2021, non più entro i termini, rispettivamente, del 16 marzo e del 30 aprile 2021 (comma 15). Prorogato di tre mesi il termine per provvedere alla conservazione dei documenti informatici del 2019: il processo dovrà giungere a compimento entro il 10 giugno 2021, non più entro il 10 marzo. A regime, infatti, la norma stabilisce che l’operazione si concluda entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono (articolo 3, comma 3, Dm 17 giugno 2014) e, dal momento che le dichiarazioni dei redditi relative al 2019 andavano presentate entro il 10 dicembre 2020, la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2019 sarebbe dovuta avvenire entro lo scorso 10 marzo (comma 16). Differimenti minori, invece, per i termini relativi alla dichiarazione precompilata 2021. Sono spostate dal 16 al 31 marzo le scadenze per: la scelta, da parte del sostituto, del soggetto tramite il quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni (articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, Dpr m 164/1999); la consegna agli interessati delle Certificazioni uniche 2021 e la loro trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate (articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, Dpr n. 322/1998); la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte di soggetti esterni, dei dati relativi a oneri e spese deducibili o detraibili, sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente (articolo 16-bis, comma 4, Dl 124/2019). Di conseguenza, viene fatto slittare di dieci giorni, dal 30 aprile al 10 maggio, il termine entro cui l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione online, nell’apposita area riservata del proprio sito, le dichiarazioni precompilate modelli 730 e Redditi Pf 2021 (commi 19-22). |
Art. 6 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI |
Scontato del 30%, per l’anno 2021, il canone di abbonamento alle radioaudizioni dovuto dalle strutture ricettive e quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico (“canone Rai speciale”- articolo 27, regio decreto legge n. 246/1938). In caso di pagamento già effettuato prima dell’entrata in vigore della norma, all’interessato spetterà un credito d’imposta pari al 30% di quanto versato; l’importo non concorre alla formazione del reddito imponibile (commi 5-7). |
Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga |
Considerato il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e allo scopo di favorire la ripresa delle attività turistiche, per gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande, è prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal pagamento del canone unico (articolo 1, comma 816 e seguenti, legge n. 160/2019). Analoga proroga per i venditori ambulanti, che, fino al 30 giugno, non dovranno pagare il canone per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (articolo 1, comma 837 e seguenti, legge n. 160/2019). Prorogate, invece, fino al 31 dicembre 2021 le procedure semplificate per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse (possono essere presentate in via telematica al competente ufficio comunale, con allegata la sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo) nonché per la posa in opera temporanea su vie, piazze e altri spazi aperti di strutture amovibili per favorire il rispetto delle misure di distanziamento, come dehor, pedane, tavolini, ombrelloni: gli esercenti attività di ristorazione o somministrazione di pasti e bevande possono farlo senza dover prima acquisire le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione, fissato dal Testo unico in materia edilizia (commi 1-2). Concesso più tempo alle amministrazioni locali per approvare le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva per il 2021: potranno farlo entro il 30 giugno (comma 5). |
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