DEDUCIBILITÀ 2019 IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/02/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 03/02/2019
Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali.
L'art. 1 c. 12 della legge di bilancio 2019 modifica l'articolo 14, c. 1, del decreto legislativo n. 23/2011, prevedendo che dal 2019 l’IMU che imprese e professionisti versano sugli immobili strumentali diventa deducibile dal reddito nella misura del 40% e non più al 20% come previsto per il periodo dal 2014-2018.
Non subiscono modifiche né l’integrale deducibilità ai fini Irap, né la totale detraibilità della Tasi.
La modifica alla deducibilità si applica anche a IMI e IMIS applicate nelle province autonome di Bolzano e Trento che per legge applicano lo stesso regime di deducibilità dell’IMU.
Ricordiamo che fino al 2012 l’articolo 14 del D.Lgs. 23/2011 prevedeva l’integrale indeducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi e dall’Irap.
Gli immobili interessati dal raddoppio di deducibilità con decorrenza 2019 sono quelli di cui all’articolo 43 TUIR, vale a dire quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa (non ad uso promiscuo: circolare n. 10/E/2014).
La nuova misura di deducibilità interessa dunque gli immobili “strumentali per natura” o “per destinazione”, con esclusione, di quelli “patrimonio” (arti. 90 TUIR) e di quelli “merce”.
La deducibilità al 40% dovrebbe interessare anche l’IMU a carico dell’utilizzatore sugli immobili strumentali condotti in locazione finanziaria o in concessione demaniale.
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