Deduzione per adozioni internazionali

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/08/2025

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 30/08/2025

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I genitori hanno diritto a una deduzione del 50% dei costi legati alla procedura per l’arrivo in famiglia del figlio, dalla traduzione dei documenti e la richiesta dei visti al soggiorno all’estero


Spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale.

Si tratta di una deduzione (non detrazione) dal reddito complessivo del 50% delle spese effettuate e la sua previsione è contenuta all’articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del Tuir.

Tale deduzione, da indicare nel rigo E26, codice 21, del modello 730, o nel rigo RP26 di Redditi Pf, riguarda le spese certificate dall’ente autorizzato incaricato di seguire la procedura di adozione, come previsto dalla legge n. 476/1998.

Quali spese sono deducibili?

Sono ammesse alla deduzione le spese documentate e direttamente collegate alla procedura di adozione, tra cui quelle per:

  • la legalizzazione e la traduzione dei documenti
  • la richiesta di visti
  • i trasferimenti e il soggiorno all’estero
  • la quota associativa dell’ente (se prevista)
  • altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore.

Inoltre, sono deducibili anche le spese sostenute per gli incontri post-adottivi, ma solo se richiesti dalla legislazione del Paese d’origine del minore o da accordi bilaterali o protocolli d’intesa con l’Italia.

Questi incontri servono a verificare il corretto inserimento del bambino nella nuova famiglia e sono considerati parte integrante della procedura. 

Come ottenere la deduzione

Per beneficiare della deduzione, i genitori devono:

  • presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio all’ente autorizzato, attestando che le spese sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione
  • richiedere all’ente una certificazione dell’ammontare complessivo delle spese.

Se la certificazione indica la quota di spesa sostenuta da ciascun genitore, quella sarà la base per la ripartizione della deduzione. Se invece la spesa è stata sostenuta da un solo genitore perché l’altro è fiscalmente a carico, la deduzione spetta interamente al genitore che ha sostenuto il costo.

In quest’ultimo caso sarà cura del contribuente chiedere all’ente autorizzato la certificazione dell’intera spesa.

Per approfondire

I dettagli della misura fiscale sono contenuti nella guida “Altre detrazioni e deduzioni”, che fa parte della più ampia raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025”.
Tutte le informazioni sono inoltre contenute nelle istruzioni ai modelli delle dichiarazioni, disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

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