DEFINIZIONE DI INTERESSI PASSIVI AI FINI DEL CALCOLO DI DEDUCIBILITA' (ROL)
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/06/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 04/06/2018
Quali sono gli oneri identificabili come interessi passivi ai fini del calcolo di deducibilità ex art. 96 TUIR.
La circolare n.19/2009 rappresenta la principale fonte di chiarimenti, la stessa prevede quanto segue
2.2 Rientra, nell'ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione.
Si ritiene che rientri fra le fattispecie cui è applicabile l'articolo 96 del TUIR anche il c.d. notional cash pooling, il quale costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo.
Per quanto riguarda l'individuazione degli oneri e proventi "assimilati" rispettivamente agli interessi passivi e attivi, occorre fare riferimento ai fini della norma in esame ad una nozione non meramente nominalistica, ma sostanzialistica di interessi.
A titolo esemplificativo si ritengono compresi fra gli oneri e proventi assimilati agli interessi attivi e passivi le seguenti voci:
- gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie;
- le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;
- gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso;
- gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, sempreché' la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria.
Gli interessi relativi alle operazioni di pronti contro termine su titoli aventi funzione di raccolta sono esclusi dall'applicazione del novellato articolo 96 del TUIR. Infatti, resta ferma (anche per i soggetti IAS adopter) l'applicazione dell'articolo 89, comma 6, del TUIR per quanto concerne gli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto; tali interessi, infatti, non concorrendo a formare il reddito del cedente (ne' come componente positivo, ne' come componente negativo) sono da ritenersi esclusi ai fini della disciplina di cui all'articolo 96 del TUIR.
Rientra tuttavia fra gli oneri assimilati il differenziale negativo esistente fra prezzo a pronti e prezzo a termine (al netto degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del contratto). Tale interpretazione trova conforto nella circolare n. 73/94 nella quale viene specificato che "nel pronti contro termine, lo scarto tra il prezzo a pronti e quello a termine (...) costituisce un componente positivo o negativo riferibile alla linea capitale del titolo sottostante oggetto del contratto, emergendo pur sempre da una doppia cessione del titolo. Conseguentemente, ancorché' detto scarto concorra a formare il reddito alla stregua di proventi e oneri finanziari, quindi pro rata temporis', non soggiace alla disciplina prevista per la deducibilità degli interessi passivi".
Per quanto concerne i contratti derivati, si ritiene che la disciplina di cui all'articolo 96 del TUIR risulti applicabile ai derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse, in quanto in tale caso si verifica l'integrazione (con segno positivo o negativo) dell'interesse derivante dall'operazione coperta.
In linea generale occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all'interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito relativo all'impresa che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo.
Rientrano anche gli interessi impliciti contenuti nelle rate leasing.
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