Delibere distribuzione degli utili finalmente i verbali si registrano via web
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/03/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/03/2025
Modello Rap per la registrazione telematica degli atti privati. Il modulo aggiuntivo approvato consente anche di autoliquidare le imposte di registro e di bollo
Con provvedimento del 10 marzo 2025, è approvato il modulo aggiuntivo e istruzioni del modello “Rap - Registrazione di atto privato”, da utilizzare per la richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari, da parte dei rappresentanti legali o incaricati delle società e degli intermediari autorizzati.
Dopo i contratti di comodato d'uso e i contratti preliminari di compravendita, si amplia così la casistica degli atti privati che è possibile registrare direttamente online.
Registrare i verbali di distribuzione degli utili e autoliquidare le imposte
La registrazione telematica di tali atti, che si deve effettuare entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione degli utili societari, è soggetta infatti all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro).
A questo proposito, il nuovo modulo consente anche il versamento delle imposte di registro e di bollo calcolate in autoliquidazione da parte degli obbligati al pagamento, al posto della liquidazione effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Sul sito dell’Agenzia sarà presto disponibile la procedura web per la compilazione e presentazione del modello Rap aggiornato con la nuova sezione dedicata alla registrazione dei verbali di distribuzione degli utili, unitamente al software di controllo.
I ritocchi alle specifiche tecniche
Con il provvedimento sono stati, poi, effettuati ulteriori aggiornamenti alle specifiche tecniche riguardanti:
- l’aliquota relativa alla caparra confirmatoria e agli acconti di prezzo non soggetti a Iva, pari allo 0,5% invece che al 3% (Dlgs n.139/2024)
- la tassazione della clausola penale inserita in atti soggetti all’imposta di registro: tale clausola non viene più assoggettata a distinta imposta di registro rispetto all’atto principale, ma sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa
- il calcolo delle sanzioni in caso di tardivo pagamento delle imposte autoliquidate (Dlgs n. 87/2024).
Tali ultimi aggiornamenti riguardano esclusivamente le specifiche tecniche del modello Rap, mentre i relativi applicativi informatici (applicazione web di compilazione e software di controllo) sono già stati adeguati.
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