DEPOSITO FISCALE - la circolare per benzina gasolio e altri prodotti carburanti o combustibilI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/08/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/08/2019
Chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina, in vigore dal 1° febbraio 2018, sui depositi fiscali e del regime Iva per benzina gasolio e altri prodotti carburanti o combustibil.
la circolare n. 18 del 7 agosto 2019 fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina, in vigore dal 1° febbraio 2018, sui depositi fiscali e del regime Iva per benzina gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili.
Il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 del Mef, che, si ricorda, contiene le disposizioni attuative della nuova disciplina prevista per arginare le frodi relative all'Iva nel settore degli oli minerali, ha previsto alcune condizioni soggettive di esclusione dal pagamento “materiale” dell’Iva, connesse essenzialmente a criteri di affidabilità degli operatori, e ha stabilito infatti che, in taluni casi, l’estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell’imposta presentando un’idonea garanzia (vedi articolo “Carburanti nei depositi fiscali: regole operative per l’estrazione”).
Con diversi documenti di prassi, poi, sono stati istituiti il nuovo codice tributo per il versamento dell’Iva, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) e il codice identificativo “64”, da indicare in corrispondenza del codice fiscale del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato; è stato, inoltre, approvato il modello di garanzia per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
Vedi anche commento sul sole24ore del 14.08.2019.
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