DETRAZIONE CANONI LOCAZIONE STUDENTI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/10/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/10/2018
Per le zone montane si fa riferimento alla circolare 9/1993
L’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies)del TUIR consente la detrazione di un importo pari al 19 per cento dei “canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ...,dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro”.
Con l’articolo 1, c. 23, lett. b), della legge 27 dicembre 2017,n. 205 è stato inserito nel comma 1 dell’articolo 15 della lettera 1-sexies.01), che, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla precedente lettera si intende rispettato “anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate”.
Per individuare le zone montane si deve far riferimento alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente “Imposta comunale sugli immobili (ICI).
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={1EE4F58B-2272-400C-882D-7F16074F90C4}
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