DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/07/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/07/2018
Riepilogo delle regole sulla detrazine per canoni di affitto come da istruzione al modello 730
SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione
Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).
La detrazione è calcolata sulla base degli importi della tabella 2 “Detrazioni per canoni di locazione”.
Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, sarà riconosciuto un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.
Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole.
Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.
Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello 730. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.
Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.
‘1’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che
hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le
locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
‘2’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo
codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati
o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
‘3’ Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2015 la detrazione può essere fruita anche per il 2016 e il 2017.
Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2015, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2015, 2016 e 2017.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione
dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
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