DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PER TRASFERTA DI LAVORO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/11/2017
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 17/11/2017
All'inquilino spetta una detrazione per locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, l'importo varia a seconda del tipo di contratto e del reddito complessivo. Altra detrazione per lavoratori che hanno trasferito la residenza.
Una specifica detrazione è riconosciuta anche a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite a propria abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
Le detrazioni, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole (cfr articolo 16, Tuir).
Se nel corso dell‘anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365 (cfr circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 280).
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