DIFFIDA ALLA DENUNCIA DEL RISCHIO ASSICURATO E RIESAME IN VIA AMMINISTRATIVA

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 25/09/2004

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 38 del 24/09/2004 pag. 12


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Una recente nota del Ministero del Lavoro chiarisce i rapporti tra il ricorso alla Dpl avverso una diffida dell'Inail e il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 962 del 7 settembre 2004, sostiene l'autonomia dei due istituti.
L'Inail, qualora accerti che il datore di lavoro ha omesso la denuncia di inizio o di variazione del rischio assicurato, lo diffida ad effettuare la denuncia nel termine di dieci giorni.
Il datore di lavoro, entro dieci giorni dalla notizia, può presentare ricorso alla competente Direzione provinciale del lavoro.
Con il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro possono essere impugnati verbali di accertamento e ordinanze di ingiunzione. Tale gravame si differenzia dal precedente anche per quanto concerne i soggetti legittimati, le forme, i tempi nonché gli strumenti di impugnazione giudiziale.

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