Disabili detrazione per acquisto bicicletta elettrica
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/03/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/03/2021
Persona con disabilità e detrazione dall’Irpef del costo di acquisto di una bicicletta con pedalata assistita
Tra le spese sanitarie detraibili (articolo 15, comma 1, lett. c, del Tuir) rientrano quelle riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.
Queste spese rilevano integralmente, pertanto, la detrazione del 19% spetta sull’intero importo pagato (non soltanto sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro, come previsto per altre spese sanitarie) e può essere fruita anche dal familiare che ha sostenuto la spesa del quale la persona con disabilità è fiscalmente carico.
Si considerano persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, certificata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, oppure da altre commissioni mediche pubbliche competenti a certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Come precisato nella circolare n. 19/2020, la detrazione spetta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario essere in possesso di due certificazioni:
- quella di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente, dalla quale risulti la menomazione funzionale permanente
- quella rilasciata da un medico specialista della ASL, che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.
Indietro