Dl crescita e regime patent box

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/05/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/05/2019


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Determinazione autonoma della quota di reddito agevolabile e fruizione diretta in dichiarazione, il confronto con l’Amministrazione finanziaria posticipato alla fase di controllo


Le principali novità previste dal decreto-legge “crescita” in materia di patent box (articolo 4, Dl 34/2019).

Le modifiche introdotte dal decreto sono finalizzate, da un lato, a semplificare la procedura di fruizione dell’agevolazione e, dall’altro, a ridurre significativamente i costi di compliance per i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria che, nel corso dei primi anni di applicazione del regime, hanno impegnato risorse e mezzi soprattutto nella stipula degli accordi preventivi volti alla determinazione del reddito agevolabile.
La disciplina ante-decreto, infatti, prevede la presentazione (a seconda dei casi, obbligatoria o facoltativa) da parte del contribuente interessato, di un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, a cui segue un confronto con la stessa Amministrazione circa la determinazione dell’ammontare dell’agevolazione (procedura di ruling – vedi articolo 31-ter, Dpr 600/1973).
Proprio per superare le criticità di ordine operativo emerse in relazione alla stipulazione degli accordi preventivi, resa difficoltosa dalla complessità tecnica della materia, le nuove disposizioni stabiliscono che, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i titolari di reddito di impresa che optano per il regime patent box, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare in maniera autonoma e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile. A tal fine, i contribuenti devono preparare “idonea documentazione” in cui vanno indicate le informazioni necessarie per la determinazione del beneficio. Le indicazioni operative per la predisposizione della documentazione saranno dettate da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia che, peraltro, dovrà contenere anche le ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.
 
Coloro che scelgono di intraprendere la nuova procedura e, quindi, di “autodeterminare” il reddito agevolabile, devono ripartire la corrispondente variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
 
Nella ipotesi in cui il reddito determinato direttamente dal contribuente sia oggetto di una successiva rettifica, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza di credito, la sanzione dal 90% al 180% prevista per l’infedele dichiarazione (articolo 1, comma 2, Dlgs 471/1997) non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire la verifica della corretta determinazione della quota di reddito escluso dalla tassazione.
A tal proposito, il contribuente che detiene la documentazione in esame deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.
 
Le nuove regole sono applicabili anche nel caso in cui sia già stata attivata una procedura di ruling, a condizione, però, che non sia stato concluso il relativo accordo. In questa ipotesi, peraltro, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all’Agenzia delle entrate la volontà di rinunciare alla procedura. Coloro che optano per questa scelta devono ripartire la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
 
In ogni caso, resta ferma la facoltà per tutti i contribuenti che intendano beneficiare del regime patent box, di accedere al regime premiale sanzionatorio previsto dal comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, nella quale deve essere indicato il possesso della “idonea documentazione” per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione, purché la dichiarazione venga presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo.
 
Il decreto, infine, stabilisce che nel caso di mancanza della comunicazione attestante il possesso della “idonea documentazione”, in caso di rettifica del reddito si applica la sanzione pre infedele dichiarazione.

 

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