Dl “Sostegni” il punto sulla precompilata IVA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/04/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/04/2021


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Dichiarazione dal 2022 mentre per i Registri e le LIPE da luglio 2021


Partenza rinviata per la predisposizione, da parte del Fisco, dei documenti IVA precompilati:

  • per i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche, si comincerà con le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal 1° luglio 2021;
  • per le dichiarazioni annuali, invece, si inizierà con le operazioni avvenute dal 1° gennaio 2022.

Lo slittamento arriva con l’articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 41/2021.

I dati utilizzati per la precompilazione
Per predisporre le bozze dei su citati documenti rilevanti ai fini Iva, l’Agenzia delle entrate si basa sulle informazioni che ha acquisito:
- con le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio
- con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
- con la trasmissione telematica dei corrispettivi,
nonché sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria.

Ovviamente, il contribuente potrà apportare modifiche e integrazioni alla bozza precompilata dal Fisco, in quanto quest’ultimo possiede i dati numerici ma non le ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo note solo all’interessato, come la percentuale di detraibilità di alcune spese.

Chi convalida i dati proposti dall’Agenzia, perché completi, ovvero li integra non deve più tenere i registri delle fatture emesse e degli acquisti (fa eccezione il registro delle imprese minori in contabilità semplificata - articolo 18, comma 2, Dpr n. 600/1973).

Resta, invece, obbligatoria la tenuta dei registri da parte dei soggetti che optano per il criterio di incasso e pagamento in base alle registrazioni Iva (comma 5 dello stesso articolo 18).

Inoltre, come puntualizzato dall’ultima legge di bilancio, se si intende usufruire dei documenti precompilati avvalendosi di un intermediario abilitato ai servizi telematici delle Entrate (articolo 3, comma 3, Dpr n. 322/1998), lo stesso deve essere in possesso della delega specifica per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Il nuovo calendario
Il decreto “Sostegni”, dunque, in considerazione delle difficoltà ad adeguare le procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, interviene ancora una volta sull’articolo 4 del Dlgs n. 127/2015, disponendo un ulteriore spostamento in avanti dell’avvio sperimentale del processo di semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti passivi Iva.
Due le nuove date di partenza:

  • la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (modelli Lipe) è rinviata alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021, non più dal 1° gennaio 2021
  • la bozza della dichiarazione annuale Iva sarà messa a disposizione dei soggetti passivi a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2022, non più dal 1° gennaio 2021. Si tratta, quindi, della dichiarazione che dovrà essere presentate entro il mese di aprile del 2023.
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