Donazione con “nota” di premorienza non osta al beneficio prima casa

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/02/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/02/2025


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Proprietario di prima casa, per acquistare un nuovo immobile con la stessa agevolazione dona l'abitazione alla madre, con una clausola che ne prevede la risoluzione.


Risposta n. 27 del 12 febbraio 2025, fornita dall’Agenzia a un contribuente, già proprietario di un'abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa, che desidera acquistare un nuovo immobile con la stessa agevolazione. 

Prima di procedere, ha deciso di donare la sua attuale abitazione alla madre, inserendo nell'atto di donazione una clausola, la quale prevede che gli effetti della donazione siano risolutivi in caso di premorienza della donna. 

Ciò significa che, in caso di decesso della madre, l’immobile tornerebbe automaticamente nel patrimonio del figlio.

L'Agenzia conferma che  la donazione con la clausola di premorienza soddisfa il requisito fissato dalla norma che regola l’agevolazione prima casa (lettera c) della Nota II-bis del Dpr n. 131/1986). 

Questo perché, al momento dell'acquisto del nuovo immobile, il donante non risulta più proprietario dell'abitazione donata, rispettando così le condizioni necessarie per accedere al beneficio.

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