Doppia procedura per il «favor rei»

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/01/2016

Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/01/2016 pag. 36


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Leggi collegate:
D.Lgs 158 (24-09-2015) - Sanzioni riforma 2015

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L’applicazione concreta della legge più favorevole dopo le riforme del regime penale e di quello amministrativo Per i reati la rilevazione è d’ufficio, per le violazioni accertate parola al contrib.

Sono interessati (ai fin del favor rei) coloro che in passato hanno commesso delle violazioni costituenti delitto tributario che, per effetto delle novità introdotte dal decreto legislativo 158/2015, non sono più tali. Nessuna denuncia
Se le violazioni (passate e ora non più tali) non sono state ancora denunciate, coloro che dovessero accertarle (Guardia di finanza, agenzia delle Entrate, eccetera) devono attenersi alle nuove regole, astenendosi quindi dalla segnalazione al pubblico ministero.
Il favor rei, disciplinato dall’articolo 3 del decreto legislativo 472/97, trova un limite soltanto nell’intervenuto pagamento della sanzione e quindi solo chi avesse già pagato non potrà chiedere l’applicazione del regime di favore
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