Effettuazione dell’investimento ai fini del credito d'imposta per investimenti “4.0”
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/01/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/01/2023
Ulteriori attività, come il trasporto, l’assemblaggio, l’installazione, eccetera
Principio di diritto n. 4 del 17 gennaio 2023
Tratta del momento di effettuazione dell’investimento ai fini del credito d'imposta per investimenti “4.0” in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi 1051–1063, legge n. 178/2020).
In particolare, l’Agenzia delle entrate richiama i chiarimenti forniti con le circolari n. 4/ 2017 e n. 9/2021 relativi alle ipotesi in cui i contratti prevedono che la prestazione del venditore non si esaurisca con il semplice trasferimento del bene mobile compravenduto, ma comprenda anche tutta una serie di ulteriori attività, come il trasporto, l’assemblaggio, l’installazione, eccetera. Al riguardo il documento di prassi ribadisce che il momento di effettuazione dell'investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano il caso specifico secondo le regole previste dall'articolo 109 del Tuir.
Tuttavia, l'analisi dei singoli elementi che definiscono la singola vicenda sconfina dal perimetro applicativo dell'interpello, il cui fine è fornire chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alle norme tributarie richiamate e alla loro applicazione con riferimento al caso concreto, così da orientare il comportamento del contribuente nell’ipotesi specifica, ma non si traduce in un accertamento “di fatto” del momento di effettuazione dell'investimento, attraverso l'accertamento del momento traslativo o costitutivo della proprietà e/o del diritto reale e dell'incidenza dell'adempimento delle “ulteriori prestazioni” secondo la volontà contrattuale.
Spetta dunque al contribuente valutare i singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi richiamati, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.
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