EFFICACIA PROBATORIA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO ISPETTIVI E DELLE DICHIARAZIONI

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 24/04/2018

Autore: Imbriaci Silvano Fonte: Guida al Lavoro nr. 18 del 24/04/2018 pag. 72


Classificazione:

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Con le sentenze n. 8554 e 8556 del 6 aprile 2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore da attribuire alle dichiarazioni rilasciate agli ispettori e alle circostanze apprese da terzi.


Per quanto concerne le circostanze apprese da terzi, i verbali ispettivi, anche se non formano piena prova fino a querela di falso, possono essere confutati solo da una prova contraria, qualora al rapporto ispettivo siano allegati i verbali su cui si fonda quanto riferito dall’ispettore. In caso contrario, il giudice potrà valutare le circostanze unitamente ad altri elementi probatori.

Le dichiarazioni stragiudiziali rese durante una verifica ispettiva sono liberamente apprezzabili dal giudice. Il loro valore non viene meno in caso di ritrattazione, quando sussistono altri elementi che ne dimostrino la fondatezza.

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