EMISSIONE DI NOTA D'ACCREDITO IN CASO DI MANCATO INCASSO CONDIZIONI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 31/01/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/01/2020
Il diritto alla variazione è subordinato alla infruttuosità delle procedure concorsuali o esecutive
RISPOSTA A INTERPELLO N. 17/2020
L'istante è creditrice nei confronti della società [BETA] avendole fornito beni mai pagati,
L'istante è intervenuta nella procedura esecutiva azionata, presso il tribunale da parte di altra società creditrice. Tale procedura si è conclusa in data 1° ottobre 2014, senza la soddisfazione del credito vantato dall'istante.
l'istante chiede chiarimenti in merito:
a) al momento a partire dal quale sorge il diritto ad emettere la nota di variazione in diminuzione ex articolo 26 ;
b) al termine entro cui detta nota può essere emessa;
c) al termine entro cui il creditore può portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione IVA effettuata.
il diritto alla variazione è subordinato alla "infruttuosità" delle procedure concorsuali o esecutive ed il verificarsi di tali condizioni consentono, in linea generale, l'emissione di una nota di variazione ex articolo 26, comma 2, del decreto IVA.
In riferimento ai punti b) e c), con la risoluzione n. 89/E del 18 marzo 2002 è stato precisato che "le variazioni possono essere effettuate senza limiti temporali,anche se il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione".
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/diminuzione-non-ha-tempi-ma-conseguente-detrazione-iva-si
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