Entrate dall’ex datore di lavoro oltre il 50% «bloccano» il forfettario
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/05/2019
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/05/2019
Forfettario e rapporti con ex datore di lavoro
Causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014, introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (e modificata in sede di conversione del Dl 135/2018) non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
La circolare 9/2019 – ha definito quali siano i rapporti riconducibili a quelli di lavoro e ha chiarito che la prevalenza va intesa in senso assoluto, con la conseguenza che, per integrare la causa ostativa, occorre che i ricavi o i compensi percepiti nell’anno da quest’ultimo siano in ogni caso superiori al 50 per cento.
La presenza della causa ostativa va valutata anno per anno a partire dal 2019 e ha effetto sul regime applicato l’anno successivo.
- Risposta a interpello 134/2019
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