ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE: ULTIMI CHIARIMENTI DALL'INPS E DAL MINISTERO
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 10/11/2015
Autore: Scacco Antonio Carlo Fonte: Guida al Lavoro nr. 44 del 10/11/2015 pag. 10
Classificazione:
Una circolare dell'Inps e una risposta ad interpello del Ministero del lavoro forniscono nuove precisazioni sull'agevolazione contributiva.
Con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015 l'Inps precisa che il mancato superamento del periodo di prova, anche a seguito di dimissioni del lavoratore, in un rapporto a tempo indeterminato intercorso nei sei mesi precedenti l'assunzione, preclude la fruizione dell'esonero.
In caso di rapporti a tempo parziale ed indeterminato contestuali, l'esonero è ammesso solo se hanno la medesima decorrenza.
Rilevano anche eventuali precedenti rapporti a tempo indeterminato intercorsi all'estero.
Secondo il Ministero del lavoro, in caso di fusione per incorporazione, la società incorporante può usufruire della parte residua dell'esonero ottenuto dall'incorporata.
In caso di rapporti a tempo parziale ed indeterminato contestuali, l'esonero è ammesso solo se hanno la medesima decorrenza.
Rilevano anche eventuali precedenti rapporti a tempo indeterminato intercorsi all'estero.
Secondo il Ministero del lavoro, in caso di fusione per incorporazione, la società incorporante può usufruire della parte residua dell'esonero ottenuto dall'incorporata.
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