FALLIMENTO E TRASFERIMENTO AGEVOLATO DI IMMOBILE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/10/2013

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 18/10/2013


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Se esente IVA, alla registrazione del decreto per il passaggio di proprietà di un fabbricato, o porzione di un fabbricato, si applica l’aliquota ridotta dell’1%,

In caso di registrazione del decreto di trasferimento di un immobile proveniente da una procedura fallimentare si applica l’articolo 1, comma 5, della tariffa, introdotto dal Dl 669/1996, articolo 3, comma 14, il quale dispone che va applicata l’aliquota dell’1% se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dalla imposta sul valore aggiunto, ai sensi del Dpr 633/1972, articolo 10, comma 1, n. 8-bis, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni.
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