FAQ ENEA PER I PROFESSIONISTI DEL SUPERBONUS 110%
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/03/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/03/2021
Visti, attestati e certificazioni, per i tecnici chiamati a verificare la corretta esecuzione dei lavori
Dopo quasi 9 mesi dall'introduzione dell'agevolazione, a supporto dei tecnici chiamati a verificare la corretta esecuzione dei lavori e ad apporre il visto di conformità, arrivano i chiarimenti dell’Enea, su asseverazioni e computo metrico, pubblicati negli “approfondimenti” della sezione Faq “Superbonus 110%”.
Asseverazioni
Dal lato delle asseverazioni, necessarie sia ai fini dell’utilizzo diretto della detrazione del 110% sia in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, l’Enea precisa che le stesse, redatte dal tecnico abilitato in accordo con il decreto 6 agosto 2020 (decreto «Asseverazioni), devono essere trasmesse, attraverso il portale dedicato al Superbonus.
Gli allegati obbligatori da inserire sono l’Ape ante operam, l’Ape post operam, la polizza assicurativa con massimale adeguato, le fatture delle spese sostenuto e la copia del computo metrico.
In particolare, il computo metrico da allegare è quello globale, cioè il totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Quindi, anche nel caso di Sal (stato avanzamento lavori) intermedi – ad esempio 30% e 60% – va caricato comunque il computo metrico complessivo, che deve essere unico e contenere:
- le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali
- le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private, relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale
- le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (ad esempio, attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’articolo 8, comma 1, Dlgs n. 192/2005 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento)
- le spese sostenute per la documentazione da presentare agli enti competenti.
L’Enea consiglia di organizzare il computo metrico per lavori e voci omogenee.
L’obbligo di allegare all’asseverazione il computo metrico, si legge nei documenti dell’Enea, non scatta, invece, in caso di Ecobonus ordinario (articolo 14, Dl n. 63/2013) con lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020. Oltre tale data, l’adempimento, relativo alla verifica della congruità delle spese e del computo metrico, è necessario anche per i lavori ricompresi nell’Ecobonus. Il computo metrico per l’Ecobonus ordinario non va trasmesso all’Enea, ma va conservato a cura del soggetto beneficiario.
Visto di conformità
Nella nota di chiarimento, infine, si richiamano gli adempimenti ulteriori ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Il riferimento è al visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Link
ASSEVERAZIONE
Art. 119, comma 13, lettere a) e b) del DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.) Nota di chiarimento
COMPUTO METRICO
Art. 13 DM Requisiti 6 agosto 2020 Nota di chiarimento
MATERIALI ISOLANTI
Art. 119, Comma 1a) DL Rilancio ( Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.) Nota di chiarimento
APE CONVENZIONALE
Allegato A, paragrafo 12, Decreto Requisiti (DM 6 agosto 2020) Vademecum APE Convenzionale
Errata Corrige - Vademecum APE Convenzionale
CALCOLO SEMPLIFICATO
Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile Procedura semplificata
DOCUMENTAZIONE SUPERBONUS
Documentazione richiesta per l'accesso al Superbonus 110% Nota di chiarimento
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