FATTURA DIFFERITA OK ALLA DATA A FINE MESE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/07/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Interfile Fiscale del 21/07/2019
Interessante parere congiunto espresso da ANC e Confimi, ok alla data fattura a fine mese a condizione che le informazioni sul giorno di effettuazione (o il riporto degli estremi dei d.d.t. o equipollenti) siano comunque fornite nella fattura
La circolare 14 precisa che la data fattura è la data di effettuazione dell'operazione sul punto però ANC e Confimi precisano che:
A tal riguardo ci sentiamo di osservare che si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni.
Come spiegato anche in altro punto della circolare (§ 3.2)la nuova gestione della “data di emissione” richiede, infatti, una lettura coerente del nuovo impianto tecnico normativo in cui l’AdE ha (opportunamente) scelto di non introdurre nuovi campi al fine di gestire la possibile dicotomia (situazione diffusissima) fra data della (o delle) operazione e data di emissione (intesa come trasmissione) della fattura elettronica.
L’impostazione che si può desumere dall’analisi del nuovo impianto è molto semplice:
- il campo data 2.1.1.3 assume il compito di individuare il momento di effettuazione dell’operazione (più genericamente potremmo parlare di “competenza” Iva) mentre di tener traccia della data di vera e propria emissione(rectius trasmissione), e quindi anche del termine ultimo oltre il quale la fattura sarebbe tardiva/omessa, se ne occupa(nell’interesse di tutti) il Sistema di Interscambio (SdI);
tutto ciò senza travolgere l’operatività quotidiana nemmeno ai fini dell’annotazione nel registro vendite(si vedano le esemplificazioni nella nota che segue).In sostanza, fermo restando il rispetto1delle tempistiche di emissione (trasmissione) previste dall’articolo 21 comma 4 del d.P.R. n. 633/72, dall’analisi complessiva emerge che nulla osta, laddove sia ritenuto più agevole, alla possibilità di indicare nel campo data 2.1.1.3 una data anche diversa da quella di effettuazione dell’operazione o dell’ultimo d.d.t.(purché compresa fra il giorno di effettuazione ed il termine ultimo di emissione) e a condizione che le informazioni sul giorno di effettuazione (o il riporto degli estremi dei d.d.t.o equipollenti) siano comunque fornite nella fattura (ad esempio nella parte descrittiva o nella causale) ai fini del puntuale rispetto della nuova lettera g-bis del comma 2 dell’articolo 21 che è in vigore dal 1/7/2019.
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