FATTURA E DATA COSA CAMBIA DAL 1 LUGLIO 2019
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/06/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 18/06/2019
Sulla base delle nuove interpretazione dell'AE riepiloghiamo gli adempimenti e termini per emettere le fatture che cambiano da luglio.
Il DL. 119/2018 ha previsto che dal 1° luglio 2019, la fattura immediata può essere emessa emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione.
L'agenzia nella sua circolare n. 14/2019 precisa che la data della fattura è la data di effettuazione dell'operazione, sulla base di questa regola distinguiamo, le fatture differite (quelle documentate da DDT o altro idoneo documento) dalle Fatture "immediate".
Fattura immediata
L'agenzia conferma che la fattura non deve essere emessa entro le ore 24.00 ma che può essere emessa (leggi spedita) entro 10 giorni (diventeranno 12 con l'approvazione dell'emendamento al DL. Crescita).
Quindi avremo la fattura con la data del momento di effettuazione dell'operazione e inviata al SDI entro 10 giorni.
Fattura differita
La fattura differita normalmente riferita a consegne del mese documentate dal DDT., avremo:
Data fattura = data dell'ultimo DDT. richiamato in fattura;
Invio al SDI entro il giorno 15 del mese successivo alla data fattura.
L'affermazione della circolare 14/2019 punto 3.1 dove dice che l'impostazione scelta sulle modalità di emettere FE consentirebbe di "evitare ulteriori costi operativi in termini di revisione dei sistemi gestionali e informatici che consentono oggi di predisporre una fattura." non appare convincente, infatti chi emette molte fatture differite deve:
- 1) raggruppare manualmente per ordine di data i DDT di ciascun cliente;
- 2) per ciascun cliente verificare la data dell'ultimo DDT;
- 3) fatturare nell'ordine del punto precedente.
Fare questo manualmente diventa dispendioso, serve quindi un adeguamento dei software. Vedi qui ulteriori considerazioni.
Fatture cartacee e extra Sdi con doppia data
La circolare dice che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date (data effettuazione e data emissione) la grande platea dei forfettari che emettono fatture cartacee nei 10 giorni sarà quindi obbligata alla doppia indicazione in fattura. Ma in questo caso il controllo sull'invio sarà molto difficile salvo l'invio via mail.
Data da indicare nelle registrazioni
Anche se l’articolo 23 del DPR. 633/72 prevede che nel registro delle vendite vada indicata la data di emissione della fattura (invio al SDI), l'Agenzia, con intento pratico, afferma che anche nei registri va annotata sempre la data di effettuazione che coincide con la data della fattura.
Moratoria sanzioni
Ricordiamo che il 30 giugno 2019 per i contribuenti trimestrali e il 30 settembre per i mensili, scadrà il periodo del "perdono fiscale" quindi niente sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura purché la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva, le sanzioni sono ridotte dell’80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.
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