Fattura e non “scontrino parlante” per la “diagnosi di malattie”
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/04/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/04/2023
La norma che consente strade alternative per la documentazione fiscale di alcune operazioni elenca nel dettaglio i casi ammissibili e non ammette deroghe
Risposta n. 275 del 4 aprile 2023.
La struttura sanitaria che effettua attività per la prestazione di diagnosi di malattie deve documentare l’operazione necessariamente tramite fattura anche se non richiesta dal proprio cliente. No, quindi, all’emissione dello “scontrino parlante”. La disposizione che esenta da tale obbligo esclude, infatti, questo tipo di operazioni.
L’istante è una struttura sanitaria autorizzata aperta al pubblico che svolge, presso il proprio laboratorio, analisi cliniche finalizzate alla diagnosi di malattie. I professionisti che effettuano gli esami sono dipendenti o collaboratori della struttura. La società rilascia a suo nome i referti così come i documenti fiscali che vengono poi trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Il laboratorio chiede se per certificare la prestazione possa emettere, in sostituzione della fattura, lo “scontrino parlante” indicando la natura del servizio (esame diagnostico) la qualità dell’esame (per esempio, chimico clinico su sangue o microbiologico colturale da tampone') e il numero delle prestazioni sanitarie eseguite.
L’istante ritiene di sì e a sostegno della sua convinzione riporta il chiarimento fornito con la risoluzione n. 60/2017, il cui argomento erano autoanalisi cliniche effettuate direttamente all'interno delle farmacie.
Le due vicende, in realtà, non sono assimilabili e di segno opposto anche i pareri espressi dall’Agenzia.
La soluzione proposta dalla società, secondo le Entrate, non è infatti percorribile.
Il documento di prassi ricorda, innanzitutto, che le prestazioni sanitarie di diagnosi, come le prestazioni rese dal laboratorio di analisi che ha proposto il quesito, sono esenti da Iva (articolo 10, comma 1, n. 18), decreto Iva).
Specifica, poi, quali sono le operazioni per le quali, al momento, non è obbligatoria l’emissione della fattura se non richiesta dal cliente, e documentabili attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, e l'emissione del “documento commerciale”.
In particolare, la fattura non è necessaria, prevede l’articolo 22 del decreto Iva, per le attività elencate all'articolo 10 dello stesso decreto (“da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)”).
Tra queste, come si può notare, non sono comprese le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona” indicate al n. 18 dello stesso articolo, che, di conseguenza, devono essere documentate con fattura a prescindere dalla richiesta del cliente.
La conferma arriva anche dal successivo articolo 36-bis del decreto, secondo cui “Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente”.
L’obbligo di fatturazione e l’esclusione dalla possibilità di scegliere strade alternative per le prestazioni in questione è stata ribadita anche dalla circolare n. 15/1993.
In sostanza, osserva l’Agenzia, la soluzione prospettata dalla società non è condivisibile e l’istante deve emettere fattura anche se il paziente non la richiede.
Per quanto riguarda il riferimento alla risoluzione n. 60/2017, in quel caso lo scontrino parlante era emesso per le prestazioni svolte da professionisti per conto della farmacia presso i locali della farmacia stessa e a questa fatturate dai sanitari che le avevano effettuate. Diversamente, nella vicenda dell’interpello odierno, la prestazione sono rese dall’istante stesso.
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