FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA MODALITA' E TERMINI DI EMISSIONE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/08/2018
Autore: Non definito Fonte: Interfile Fiscale del 16/08/2018
Emissione e invio allo SDI entro il 15 del mese successivo se il trasporto è documentato dal DDT.
Il comma 4 lett. a) dell’articolo 21 del decreto IVA, prevede che:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con DPR. n. 472/96, nonche' per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Nella FE si deve riportare il numero e la data del DDT ed eventualmente il numero della linea della fattura elettronica a cui è associato il documento, l'lemento non deve essere valorizzato se tuttavia la fattura si riferisce ad un unico trasporto.
Per le consegne di luglio i termini di emissione sono prorogati al 20 agosto.
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