FATTURA ELETTRONICA LA NUOVA CIRCOLARE 14/2019

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/06/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 18/06/2019


Classificazione:

Leggi collegate:

img_report

Data di emissione, detrazione IVA, autofattura e reverse, deposito IVA, Bollo, Consultazione e conservazione, Sanzioni.


Trattasi della circolare n. 14/2019.

soggetti obbligati ed esonerati

Data di emissione e di effettuazione

Secondo l'Agenzia la data da riportare, nel relativo campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file, è sempre una sola, ossia quella di effettuazione dell’operazione, risultando l’emissione attestata dallo Sdi e, dunque, non bisognosa di un’ulteriore autonoma indicazione (come deve avvenire, invece, per le fatture analogiche e per quelle elettroniche extra Sdi).
Seguendo i medesimi criteri, qualora nel corso di un mese vengano effettuate più operazioni nei confronti dello stesso soggetto, documentate in un’unica fattura elettronica tramite Sdi (cfr articolo 21, comma 4, lettera a), decreto Iva), sarà possibile indicare una sola data, ossia quella dell’ultima operazione.


All’emissione seguirà l’annotazione nei registri Iva, che il legislatore ha reso possibile, con decorrenza dal 24 ottobre 2018, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni” (articolo 23, comma 1, decreto Iva).


Coniugando le indicazioni già fornite con l’ulteriore previsione secondo la quale, al momento della registrazione, per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la sua data di emissione (cfr il comma 2 del medesimo articolo 23), la circolare precisa che tale data potrà essere quella contenuta nell’omonimo campo della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, ossia, come già visto, quella di effettuazione dell’operazione, ferme restando le necessarie rettifiche laddove, dopo la registrazione, la fattura sia scartata dallo Sdi (e sia, dunque, non emessa).

Detrazione IVA

Non strettamente legata alla fatturazione elettronica, ma a questa applicabile, è poi la nuova regola che consente di portare in detrazione l’Iva, qualora la fattura sia ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (cfr articolo 1, comma 1, Dpr n. 100/1998), in riferimento a quest’ultimo (mese precedente).
Al quesito se tale meccanismo operi anche in riferimento a coloro che liquidano l’imposta su base trimestrale (non espressamente menzionati nel citato articolo 1, comma 1, del Dpr n. 100/1998), l’Agenzia risponde di sì e, così, ad esempio, per un’operazione del 29 giugno 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 luglio 2019, ricevuta il 13 e annotata entro il 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al secondo trimestre 2019.

Autofattura e reverse

a) se vi è obbligo di emettere una vera e propria autofattura (ossia quando l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta in sostituzione del primo, nonché quando cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito), questa dovrà essere elettronica via Sdi (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra Ue, per le quali vige l’“esterometro” di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015, salvo la scelta per la fatturazione elettronica via Sdi).
Alla controparte esclusa dagli obblighi di fatturazione elettronica, che non intenda avvalersi della stessa su base volontaria, andrà comunque consegnata una copia analogica (o informatica) del documento

b) nei casi di reverse charge, se questo è interno, o comunque la fattura che si deve integrare è già stata veicolata tramite Sdi, il documento integrato non ha obbligo di essere inviato allo Sdi (pur potendo, qualora si vogliano ridurre gli oneri di consultazione e conservazione del documento stesso). Parimenti, nelle ipotesi di reverse charge esterno (ad esempio, acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue), l’obbligo di fatturazione elettronica non trova spazio, sostituito dal citato esterometro, che potrà comunque essere evitato laddove il fornitore comunitario abbia seguito, per sua scelta, le regole italiane ed emesso la fattura elettronica via Sdi

c) nella peculiare ipotesi di estrazione dei beni dai depositi Iva (cfr l’articolo 50-bis, comma 6, del Dl 30 agosto 1993, n. 331/1993), considerando che gli stessi vi sono stati normalmente introdotti per effetto di una importazione e l’operazione originaria è stata quindi documentata mediante una bolletta doganale – mentre le cessioni dei beni ivi presenti lo sono con fattura elettronica via Sdi, se effettuate tra operatori italiani, ovvero con documento analogico o elettronico extra Sdi, qualora uno degli operatori non sia né residente, né stabilito sul nostro territorio (ipotesi in cui troverà applicazione l’esterometro) – l’autofattura emessa allo scopo di assolvere l’imposta non avrà obbligo di essere elettronica tramite Sdi.


Fa eccezione – e si dovrà dunque ricorrere all’autofattura elettronica – il caso in cui il valore del bene estratto è diverso da quello del bene introdotto/ceduto all’interno del deposito (tipicamente a causa di lavorazioni subite) e, quindi, la fattura è strumentale a individuare tale valore e la corretta base imponibile.

Da evidenziare come, nel descrivere le modalità di compilazione dei documenti nelle varie ipotesi di reverse charge e autofattura (cfr punto 6.4), la circolare dedichi specifica attenzione sempre all’estrazione dei beni dai depositi Iva, prevendendo, in tal caso, che i dati del cessionario/committente debbano essere inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” del file fattura da inviare allo Sdi (tipo documento “TD01”), con utilizzo, qualora i beni siano diversi dai carburanti, del blocco 2.2.1.3 “CodiceArticolo” e inserimento, nel campo 2.2.1.3.1 “CodiceTipo”, del valore “DEP”, nonché del valore “0” nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore”.

Questa recensione contiene informazioni o approfondimenti aggiuntivi ai quali è possibile accedere con un abbonamento annuo di pochi euro
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro