FATTURA ELETTRONICA NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/02/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/02/2020


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Nuovi dati nel modello di fattura elettronica


A stabilirlo il provvedimento direttoriale n. 99922 dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio Il provvedimento apporta delle modifiche al provvedimento del 30 aprile 2018

Il provvedimento, approva nuove specifiche tecniche contenute nell'Allegato A, un file di 244 pagine che con decorrenza 4 maggio 2020, sostituisce quelle allegate al provvedimento del 30 aprile 2018.

Per consentire un graduale adeguamento al nuovo tracciato della fattura, la trasmissione al sistema di interscambio e il recapito delle fatture saranno possibili anche con quelle attualmente in uso (approvate con provvedimento del 30 aprile 2018) fino al 30 settembre 2020.

In sostanza, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020, il Sistema di interscambio accetta fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con le nuove sia con le vecchie specifiche tecniche. A partire dal 1° ottobre 2020, invece, Sdi accetterà solo i documenti predisposti con lo schema approvato oggi.

Le modifiche riguardano:

  1. nuovi tipi-documento che identificano le relative integrazioni e autofatture;
  2. aggiornamento del tracciato xml con nuove tipologie documentali, compresa la fattura differita;
  3. codici natura più dettagliati da utilizzare obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020;
  4. nuovi codici relativi alle ritenute in cui potranno essere indicati anche contributi di natura previdenziale, quali Inps, Enasarco ed Enpam;
  5. inserimento dei “Dati Bollo” nel tracciato della fattura elettronica semplificata.

 

Risvolti sull'Esterometro

Si potranno inviare allo SdI le autofatture e le integrazioni da reverse charge predisposte e registrate per contabilizzare le operazioni con l'estero. Questo grazie alla previsione di apposite tipologie documento, in questo modo sarà possibile  evitare di trasmettere l'esterometro per le fatture passive estere, sia UE che extra-Ue.

In pratica dal 4 maggio 2020 sarà possibile autofatturare o integrare l'acquisto utilizzando i codici da TD17 a TD19 per inviare le integrazioni e le autofatture relative agli acquisti di servizi dall'estero, di beni intracomunitari nonché di beni ceduti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti ex art. 17, c. 2 del Dpr 633/72.

Il codice TD20 si utilizzerà per inviare l'autofattura di regolarizzazione degli acquisti intracomunitari quando la relativa fattura non è pervenuta nei termini o risulta per un importo inferiore al reale.

TipoDocumento: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5D.L. 331/93)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzoperiodo lett. b) TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
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