FATTURA ELETTRONICA NUOVI CHIARIMENTI CON LA CIRCOLARE 13/2018

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/07/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/07/2018


Classificazione:

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Carburanti; ambito soggettivo;termini di trasmissione; inoltro fattura scartata; appalti; registrazione e conservazione. 


la circolare n. 13/2018 del 2 luglio 2018 fornisce  ulteriori chiarimenti rispetto all’obbligo introdotto dalla legge di bilancio 2018.

Ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica

La circolare precisa che:

  • sono esclusi dall’obbligo i soggetti non residenti meramente “identificati” in Italia (a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione). Quindi, solo i soggetti “stabiliti” sono obbligati a emettere fattura elettronica (il chiarimento si è reso necessario perché la legge di bilancio 2018 include tra i soggetti obbligati anche quelli “identificati”);
  • è ammessa la possibilità di indirizzare una e-fattura a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che sia loro assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta (la decisione Ue, infatti, non richiede che il soggetto che riceve la fattura debba essere stabilito in Italia);
  • nel novero dei soggetti a cui non si applica l’obbligo della fattura elettronica rientrano i residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia. 

Termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio
Viene evidenziato, innanzitutto, che le norme relative alla fatturazione elettronica non derogano in alcun modo ai termini di emissione dei documenti, che, quindi, restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione (cessione del carburante) e di esigibilità dell’imposta.

Pertanto, fatte salve le eccezioni espressamente previste (si pensi, ad esempio, alle fatture differite), l’emissione della e-fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante.

Tuttavia, il requisito della contestualità deve essere valutato alla luce dell’ineludibile processo tecnico di creazione e trasmissione del documento.

Ciò posto, la circolare chiarisce che, inviata tempestivamente la fattura al Sistema di interscambio, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) devono essere considerati marginali, essendo rilevanti la sola data di formazione e contestuale invio al Sistema di interscambio.


Infine, viene precisato che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, si considera violazione meramente formale (quindi non punibile) l’invio al Sistema di interscambio di un file fattura con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.
 

Modalità di inoltro di una fattura scartata

La fattura elettronica scartata dal Sistema di interscambio deve essere preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite Sdi entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data e il numero del documento originario.
Tuttavia, se l’emissione con numero e data uguali non è possibile, si può alternativamente emettere:

  • una fattura con un nuovo numero e una nuova data, per cui risulti un collegamento alla precedente fattura scartata e successivamente stornata con variazione contabile interna (in tal modo, infatti, si “attesta” la tempestività della fattura rispetto all’operazione);
  • una fattura con una specifica numerazione dalla quale emerga che si tratta di un documento rettificativo di una precedente fattura scartata dal Sistema di interscambio. 

Fatturazione elettronica e appalti
Con riguardo al settore degli appalti, la circolare precisa che l’obbligo della fatturazione elettronica:

  • trova applicazione solo nei confronti di subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni previste dalla legge (in particolare, dal Codice degli appalti pubblici, Dlgs 50/2016)
  • opera solo nei confronti di coloro che sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (ossia eseguono direttamente una parte dello stesso) o rivestono la qualifica di subcontraente (vale a dire coloro che per vincolo contrattuale eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore)
  • non opera rispetto ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi è un soggetto che non può essere qualificato come Pa
  • in caso di consorzio, non si estende ai rapporti consorzio-consorziate. 

Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche

La disciplina della fattura elettronica non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute. Pertanto, restano validi i chiarimenti forniti in materia da precedenti documenti di prassi.
Inoltre, si precisa che è possibile conservare anche copie informatiche delle fatture elettroniche (ad esempio, in formato “pdf”, “jpg” o “txt”).
Chi emette/riceve fatture elettroniche può conservarle tanto in Italia quanto all’estero, in Stati con i quali esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza.

Il servizio di conservazione messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle entrate riguarda le fatture elettroniche in generale e, quindi, anche quelle emesse nei confronti della pubblica amministrazione e transitate tramite il Sistema di interscambio.

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