FATTURA ELETTRONICA NUOVO PROVVEDIMENTO PER ADEGUARSI AL GARANTE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/12/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 23/12/2018
L'agenzia delle entrate si adegua alle indicazioni del garante privacy emanando un nuovo provvedimento. Consenso del contribuente per servizi dal sito F&C
Con provvedimento Prot. 524526/2018 del 21.12.2018 l'Agenzia modifica:
- le regole tecniche sulla fattura elettronica emanate con provv. del 30.4.2018;
- provvedimento del 5.11.2018 sulle modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
L’Agenzia si adegua alle regole imposte dal garante modificando il provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757, come segue.
Consultazione e download delle fatture
Al contribuente, anche tramite intermediario, è richiesto il consenso per usufruire della funzionalità gratuita di consultazione e download delle fatture elettroniche dal sito fatture e corrispettivi.
Si tratta del Servizio di “messa a disposizione”, dei file XML delle fatture, attualmente previsto per una durata di due anni, questa funzionalità non sarà più automatica ma dovrà essere richiesta dagli interessati.
L’adesione al servizio si attiva tramite apposita opzione che sarà disponibile nel sito dell’Agenzia entro il 3 maggio 2019.
Mancata adesione
Se il contribuente che non aderisce al servizio, potrà consultare e scaricare la fattura elettronica solo fino all’avvenuto recapito al destinatario.
L’agenzia memorizzerà solo i dati rilevanti ai fini fiscali, (escluso quindi il contenuto analitico "interno" della fattura), l’elenco dei dati memorizzati ai fini istituzionali e contenuto nell’allegato B) al provvedimento del 30.4.2018 che confluiranno in una banca dati separata e utilizzati ai fini di accertamento.
Questi dati saranno conservati fino al il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Al soggetto che non abbia effettuato l’adesione sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i dati fattura di cui al punto 1.2 riportati in allegato B), compreso il codice hash fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
La memorizzazione del file XML integrale avverrà solo nell'ipotesi in cui il recapito della fattura non sia possibile (caso del mancato recapito).
La mancata adesione inibirà i controlli incrociati (ex DM. 4.8.2016) che Agenzia Entrate e Guardia di Finanza potrebbero fare incrociando i dati delle fatture con le banche dati a loro disposizione, controlli previsti a insaputa del contribuente che sarebbe informato solo in caso di esiti per lui rilevanti
Consenso al servizio
Se almeno una delle due parti della fattura (fornitore o cliente) aderisce al servizio, l’Agenzia memorizza tutti i dati dei file delle fatture elettroniche e li mette a disposizione per la consultazione esclusivamente alla parte che ha aderito. Quindi per evitare i controlli incrociati serve che entrambe le parti non diano il consenso.
I file delle fatture elettroniche memorizzati saranno disponibili fino al 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI e cancellati entro i successivi 30 giorni.
Potranno aderire anche i consumatori finali che quindi avranno la possibilità di accedere, all’interno della propria area riservata sul sito web dell’Agenzia, alle e-fatture ricevute.
Il termine ultimo per aderire al servizio e fissato al 2 luglio 2019.
Periodo transitorio
Per adeguare in nuovo sistema di acquisizione dei dati fattura e consultazione, l’Agenzia si è riservata il termine del 2 luglio 2019. Il nuovo sistema, come detto dovrebbe partire dal 3 maggio 2019 con le adesioni, sommando a tale data i 60 giorni previsti dallo statuto del contribunete si arriva al 2 luglio data dalla quale, l’Agenzia continuerà a memorizzare l’intero contenuto dei file fattura solo se ha ricevuto la relativa autorizzazione del contribuente.
Fino al 2 luglio, le fatture elettroniche saranno memorizzate integralmente.
NB. le nuove regole pare non incidano sul servizio di conservazione digitale offerto dall'Agenzia delle Entrate.
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