FATTURE DI ACQUISTO DETRAZIONE IN DICEMBRE SOLO SE RICEVUTE IN DICEMBRE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/12/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 16/12/2019
L’art. 2 del DL 50/2017 ha notevolmente ridotto i termini per detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto.
Il termine per registrare gli acquisti e quindi poter detrarre la relativa IVA è stato ridotto dai precedenti due anni (entro la dichiarazione del secondo anno successivo) al minor termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la stessa è divenuta esigibile.
Le nuove regole, hanno quindi determinato una drastica riduzione dei termini per esercitare il diritto a detrazione, passando da 2 anni e 4 mesi a soli 4 mesi ovvero a 16 giorni.
Il DL. 119/2018 ha inoltre modificando l’art. 1 del DPR 100/98, col quale si prevede che:
le fatture di acquisto ricevute entro il giorno 15 si possono registrare entro tale data, facendole tuttavia concorrere alla liquidazione IVA del mese precedente, quello di effettuazione dell’operazione e quindi farle concorrere alla liquidazione IVA di “competenza”.
Questa regola non si applica però a fine anno, per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
C’è quindi disparità di trattamento, tra le liquidazioni IVA infrannuali e la liquidazione relativa al mese di dicembre o al quarto trimestre di ciascun anno.
Per le liquidazioni IVA in corso d'anno è possibile portare in detrazione l'IVA relativa al momento in cui si è effettuata l'operazione anche se la fattura è ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo.
Per la liquidazione di fine anno la possibilità di detrazione entro il 16 gennaio si limita alle fatture ricevute e registrate entro il 31 dicembre dell’anno di effettuazione dell’operazione.
La modifica introdotta col DL. 119, crea una non condivisibile distinzione tra le liquidazioni di periodo e quelle di fine anno che non risponde alla logica dell’Iva.
Tratto dal notiziario Interfile n. 16/2019.
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