FATTURE ELETTRONICHE ACQUISTI ANTE 2019 E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/09/2018

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 18/09/2018


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Impresa non obbligata alla FE che riceve FE per carburanti da compagnia petrolifera, eventuali obblighi di conservazione.


Ci si chiede se sia obbligatorio attivare la conservazine sostitutiva delle fatture elettrocniche per il II° semestre 2018 da parte dell'impresa non ancora obbligata alla FE ma che riceve fatture elettroncihe da soggetti obbligati.

La questione è piuttosto controversa, dovremmo rispondere positivamente all'obbligo leggendo la norma generale contenuta nell'art. 39 del testo IVA il quale all'ultimo comma prevede che:

Le fatture elettroniche sono conservate in modalita' elettronica, in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 21, c. 5, del D.Lgs. n. 82/2005.

Il punto 1.5 della circ. 18/2014 pare tuttavia confermare la facoltà di accettare la fattura elettronica (quando non si ha l'obbligo di FE) ecco il testo:

Il destinatario della fattura elettronica può decidere o meno di "accettare" tale processo. In particolare, qualora non lo accetti ai fini fiscali, potrà materializzare il documento - garantendone la leggibilità - invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica. Pertanto, la stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento concludente per esprimere l'intenzione del destinatario di non accettare la fattura come "elettronica" (pur procedendo, viceversa, al suo pagamento e alla sua registrazione). È evidente che la stampa di tale fattura rappresenterà copia analogica di documento informatico ai sensi dell'articolo 23 del CAD. Va peraltro precisato che, anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico, all'emittente non è impedito di procedere all'integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che la fattura generata e trasmessa in via elettronica abbia i requisiti di A.I.L. dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

In altri termini, anche al fine di non creare vincoli alla diffusione della fatturazione elettronica, si ritiene che tale processo non debba mantenere un obbligo di simmetria tra emittente e destinatario della fattura.

Sul punto si segnala la risposta n. [2082][384372] del 17.9.2018 de l'esperto risponde del sole24ore in cui si conferma che: L’agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti potranno continuare a conservare il pdf della fattura, e non saranno obbligati a conservare l’xml. Ripetuto col quesito [2137][384880] del 24.9.2018

 

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