FISCO E SPORT DILETTANTISTICO LA CIRCOLARE 18/2018
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/08/2018
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/08/2018
Nel dettaglio le questioni tributarie di interesse delle associazioni e delle società emerse nell’ambito del tavolo tecnico tra le Entrate e il Coni
Con la circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l’Amministrazione fornisce i chiarimenti e le risposte relativi alle problematiche applicative riguardanti le agevolazioni fiscali previste per il settore dello sport dilettantistico.
Nella prima parte del documento di prassi, l’Agenzia opera una ricognizione della normativa che regola il regime tributario delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. In particolare, vengono esaminate le seguenti disposizioni:
- legge 398/1991 – disciplina del regime fiscale agevolato per il quale possono optare associazioni e società che, durante il periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400mila euro (il regime prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’Iva, nonché semplificazioni contabili e dichiarative)
- articolo 148, comma 3, Tuir – norma che stabilisce la non imponibilità ai fini Ires (decommercializzazione) di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi, quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni: a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche); b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; c) le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali - la norma in esame è applicabile anche alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
La seconda parte della circolare, invece, è dedicata all’analisi degli effetti della recente riforma del Terzo settore (cfr decreti legislativi 112/2017 e 117/2017, emanati in attuazione della legge delega 106/2016) sull’applicabilità della disciplina fiscale prevista per gli enti sportivi dilettantistici non lucrativi.
Sul punto, l’Agenzia ricorda, in primo luogo, che il legislatore della riforma ha espressamente incluso l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche tra i settori delle attività di interesse generale in cui operano gli enti del Terzo settore per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per le quali sono riconosciuti specifici benefici.
Tuttavia, dato che il settore dello sport dilettantistico presenta alcune caratteristiche peculiari, il legislatore ha deciso di conservare per gli enti che operano al suo interno le agevolazioni fiscali già esistenti.
Ne consegue che associazioni e società sportive dilettantistiche potranno scegliere se mantenere le agevolazioni fiscali per esse specificamente previste dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora decidano di entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici tributari previsti per tali enti.
Fatta questa premessa, la circolare analizza specificamente i riflessi della nuova disciplina del Terzo settore sulle norme fiscali già previste per lo sport dilettantistico:
- innanzitutto si ricorda che il Codice del Terzo settore ha modificato alcune disposizioni relative all’ambito soggettivo di applicazione del regime della legge 398/1991, stabilendo, da un lato, la sua disapplicazione nei confronti degli enti del Terzo settore e, dall’altro, l’abrogazione delle norme che attualmente estendono l’applicazione del regime, rispettivamente, alle associazioni senza fini di lucro, alle pro-loco e alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro; tuttavia, queste modifiche saranno operative solo a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (espressamente prevista per talune disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore) e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà attivo il Registro unico nazionale del Terzo settore, con la conseguenza che fino ad allora l’ambito soggettivo del regime della legge 398/1991 resterà invariato. Successivamente, invece, tale regime non potrà più trovare applicazione nè nei confronti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore (iscrivendosi nel Registro unico nazionale) né nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco nonché delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (in questo caso a prescindere dall’iscrizione o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore). Il regime in esame, invece, continuerà ad applicarsi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore
- con riguardo, invece, agli effetti sulla “decommercializzazione” prevista dall’articolo 148, comma 3, Tuir, la circolare precisa che il Codice del Terzo settore contiene alcune disposizioni che incidono sulla sua operatività, stabilendo, da un lato, la disapplicazione dell’intero articolo 148 nei confronti degli enti non profit, e, dall’altro, prevedendo una modifica del comma 3. In particolare, dal novero degli enti non commerciali associativi a cui si applica la “decommercializzazione” vengono escluse le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. La norma, quindi, resta applicabile alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, nonché alle associazioni sportive dilettantistiche. Anche queste modifiche, peraltro, saranno efficaci solo a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà attivo il Registro unico nazionale. Di conseguenza, solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore potranno continuare ad avvalersi della “decommercializzazione”. Al contrario, le associazioni e le società che decideranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore non saranno più destinatarie della previsione dell’articolo 148, comma 3, Tuir.
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