Fonderia “artistica” con IVA ordinaria
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/01/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/01/2026
Le novità introdotte dal decreto “Omnibus” rilevano sulla definizione di “opera d’arte” prevista dalla normativa interna in armonia con la direttiva europea ai fini dell’Iva agevolata al 5%
Il dubbio sull'aliquota applicabile deriva dall’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dall’articolo 9 del Dl n. 95/2025 (decreto “Omnibus”) che, intervenendo sul decreto Iva, ha ridotto al 5% l'aliquota Iva per la maggior parte delle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, abrogando contestualmente le norme che fissavano l’Iva ridotta al 10% per le stesse tipologie di cessioni.
Il decreto ha inoltre ampliato l’ambito soggettivo dell’agevolazione per le vendite ''interne'', eliminando la condizione precedente secondo cui l'aliquota ridotta era applicabile esclusivamente ai beni ceduti dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari.
Con la risposta n. 4 del 14 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate chiarisce quale aliquota Iva debba essere applicata per la realizzazione di sculture e opere d’arte prodotte da una fonderia, che si definisce “artistica”, su commissione di artisti o galleristi.
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