FONDO DI GARANZIA TFR, INTERVENTO ANCHE SENZA LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO IN CASI PARTICOLARI
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 25/06/2019
Autore: Marrucci Mauro Fonte: Guida al Lavoro nr. 27 del 25/06/2019 pag. 10
Con il messaggio n. 2272 del 14 giugno 2019 l’Inps ha precisato il ruolo del Fondo di Garanzia in caso di trasferimento d’azienda.
Se il cedente è in bonis, il Fondo di Garanzia interviene per l’intero tfr maturato in caso di insolvenza del cessionario, con cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro.
Se il trasferimento viene effettuato da un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale, il Fondo erogherà il tfr maturato fino alla data del trasferimento, salvo che l’accordo sindacale non abbia previsto l’accollo del tfr da parte dell’acquirente.
In caso di affitto d’azienda disposto dal curatore, il credito per il tfr è considerato esigibile al momento del trasferimento.
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