FORFETTARI 2019 LA CIRCOLARE 9
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/04/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/04/2019
La tanto attesa circ. 9/2019 sull'applicazione del regime forfettario con le nuove regole
Disposizioni interpretative che rischiano di sostituirsi al legislatore, questi gli effetti della circolare 9/2019 del 10 aprile 2019.
Sufficiente possedere il 50% di una Srl perché scatti l'incompatibilità.
La definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
17 Pertanto, ad esempio, la causa ostativa opererà nel caso di partecipazione da parte di un contribuente che applichi il regime forfetario al 50 per cento in una società a responsabilità limitata perché risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo 2359 del codice civile.
Il controllo indiretto è specificato al secondo comma dell’articolo 2359del codice civile, secondo cui:
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi”.
Nell’ambito delle persone interposte andranno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR, secondo cui: “Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
Pertanto, ad esempio, la causa ostativa opererà nel caso in cui la moglie del contribuente che applica il regime forfetario detiene una partecipazione pari al 50 per cento in una società a responsabilità limitata (che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal predetto contribuente), perché risulta integrato il combinato disposto di cui al primo comma, numero 2), e secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile.
La lettera d) in esame richiede, inoltre, per l’attivazione della causa ostativa,che la società a responsabilità limitata o l’associazione in partecipazione esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni. Considerata la ratio legis sottesa alla predetta causa ostativa, occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata,
18 indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione. Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell’ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO d iquella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
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