FORFETTARI Chi va oltre i limiti non perde subito il 15%
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/02/2019
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/02/2019
chiarimenti da telefisco sul regime forfetario
il vincolo triennale derivante dalla opzione per la contabilità ordinaria, non si applica quando si è in presenza di modifica del sistema fiscale in conseguenza di nuove disposizioni normative (articolo 1 del Dpr 442/1997).
Quindi il regime forfettario può essere applicato dalle persone fisiche che nel 2018 hanno realizzato un ammontare di ricavi o compensi di ammontare non superiore a 65mila euro, indipendentemente dal regime contabile applicato nell’anno precedente.
Libertà di scelta per il regime forfettario per chi che nel 2018 ha applicato il regime semplificato nel primo anno di attività (articolo 18 del Dpr 600/1973). L’Agenzia li considera due regimi naturali che pertanto possono consentire la fuoriuscita senza vincoli temporali.
Il supero dei ricavi/compensi fa scattare l'uscita dal regime forfettario dall'anno successivo, non c'è alcun limite al supero degli stessi, il passaggi avviene sempre l'anno dopo.
Solo chi è in regime dei minimi mantiene la tassazione al 5% fino a 35 anni per il forfettario valgono i primi 5 anni.
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