FORFETTARI COMPLIANCE DELL'AGENZIA PER QUADRO RS
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/09/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 20/09/2023
In arrivo inviti dell'Agenzia Entrate a presentare dichiarazione integrativa per mancata compilazione del quadro RS
Il provvedimento del 19 settembre 2023 prevede che l’Agenzia invii una comunicazione a coloro che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario, omettendo l’indicazione, nel quadro RS del modello Redditi 2022 (righi da RS375 a RS381) degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma (articolo 1 comma 73, legge n. 190/2014).
Lo scopo è quello di promuovere l’adempimento spontaneo dando la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.
Ndr: I dati del quadro RS non incidono sull'imposta da versare.
L’operazione, realizzata in attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge di stabilità per il 2015, prevede l’invio tramite Pec (in caso di assenza di Pec o di mancato recapito l’invio è effettuato per posta ordinaria), di comunicazioni ai titolari di partita Iva, che, nel corso del 2021, hanno applicato il regime forfetario senza fornire, nell’apposito prospetto del quadro RS della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, tutti o alcuni degli elementi informativi obbligatori.
La comunicazione sarà presente anche nella sezione “l’Agenzia scrive” del “Cassetto fiscale” nell’area riservata del sito, di ciascun destinatario, consentirà al contribuente di verificare se occorre integrare la dichiarazione presentata usufruendo del ravvedimento operoso.
Nella lettera, il contribuente è invitato a:
- non tenere conto della comunicazione nel caso in cui ritenga di non essere tenuto a riportare questi dati
- eventualmente tener conto della comunicazione anche per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 PF, relativo al periodo d’imposta 2022.
Il ricorso al ravvedimento potrà avvenire a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis, Dpr n. 600/1973 e 54-bis, Dpr n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973).
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che i destinatari delle comunicazioni possono richiedere, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. In tale ipotesi, non è possibile utilizzare la casella di Posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione, in quanto non abilitata a ricevere messaggi in entrata.
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