FORFETTARIO NON RECUPERA LA RITENUTA ESTERA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/03/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/03/2019
Al professionista in regime forfetario è preclusa la detrazione, nella dichiarazione dei redditi, della trattenuta del 20% operata dalla società con sede estera
Il compenso di un avvocato in regime forfetario è assoggettato a una imposta sostitutiva del 15%, di conseguenza non concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale circostanza esclude la possibilità che il professionista possa fruire, per la ritenuta d’acconto applicata dal committente di San Marino sui compensi a lui corrisposti, del credito per le imposte assolte all’estero (articolo 165 del Tuir).
È, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 36/E del 15 marzo 2019 con cui l’Agenzia delle entrate ha risposto all’interpello di un professionista, che chiede se può recuperare la ritenuta di acconto del 20%, applicata da un suo cliente con sede nella Repubblica di San Marino al momento del pagamento della fattura.
Solo se il contribuente optasse per la tassazione del reddito secondo le regole ordinarie, le somme concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo e l’imposta assolta all’estero potrebbe, quindi, essere recuperata secondo i principi dell’articolo 165 del Tuir.
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