Fornitura prodotti “solo” digitali, senza Isbn o Issn: l’Iva è ordinaria
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/03/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/03/2019
il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici”.
Agenzia delle entrate con la risposta 69 del 1° marzo 2019.
La società che ha proposto l’interpello chiede di conoscere se, alla luce dell’entrata in vigore della direttiva Ue 2018/1713, sia ancora necessaria l’attribuzione dei codici identificativi internazionali Isbn e Issn per fruire dell’applicazione dell’aliquota Iva del 4% sulla vendita e sulla distribuzione elettronica di prodotti editoriali (n. 18, Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972). In particolare, l’istante dichiara di svolgere un’attività consistente nell’offerta di servizi di banche dati elettroniche, di editoria per via telematica e di commercializzazione di software gestionali.
La risposta
In base alle novità normative introdotte dalla direttiva in argomento, osserva l’Agenzia, l’Iva ridotta
del 4%, già prevista per la fornitura, in formato cartaceo, di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri (compresi gli e-book) e periodici (cioè quelli contraddistinti dai richiamati codici identificativi internazionali), è applicabile anche alla fornitura degli stessi prodotti editoriali in formato digitale.
Su tali modifiche legislative, l’Amministrazione ricorda, poi, di essere intervenuta in via interpretativa con la circolare 20/2016 e di aver chiarito, nell’occasione, che ai fini dell’applicazione della disposizione agevolativa, “il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici”.
Inoltre, con la risoluzione 120/2017, ha precisato che l’aliquota del 4% è applicabile al contratto di abbonamento a una banca dati “on line” quando “la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento sia quella di consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN”.
Tanto premesso, secondo le disposizioni contenute nella citata direttiva Ue 1713/2018, gli Stati membri, che al 1° gennaio 2017 applicavano l’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri, giornali e periodici su supporto fisico, possono riservare lo stesso trattamento anche alla fornitura degli stessi beni per via elettronica.
Non essendo questa la tipologia di fornitura descritta dalla società istante, che in sostanza vende banche dati elettroniche (guide pratiche, normative, guide lavoratori migranti, quesiti e risposte, scadenzario degli adempimenti, eccetera) prive delle caratteristiche richieste ai fini dell’applicabilità della disposizione agevolativa in argomento, ossia “consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN” (risoluzione 120/2017), l’aliquota Iva ridotta del 4% non trova spazio. Largo, quindi, all’Iva ordinaria.
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