GARANTE PRIVACY E FATTURA ELETTRONICA SENZA PRESTAZIONI SANITARIE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/12/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 20/12/2018
Nuovo intervento del garante NIENTE FATTURA ELETTRONICA per chi eroga prestazioni sanitarie
Garante della privacy provvediemento del 20.12.2018.
e) ai sensi dell’art. 58, § 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS;
d) ai sensi dell’art. 58, § 2, lett. a), del Regolamento, avverte gli operatori economici, gli intermediari e gli altri soggetti delegati nell’ambito della fatturazione elettronica che eventuali trattamenti, effettuati in base a clausole contrattuali analoghe a quelle illustrate al punto 6. della premessa, possono violare gli artt. 5, 6 e 28 del Regolamento;
Ora attendiamo le istruzione dell'Agenzia Entrate.
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