Gli errori sul «reverse» non fanno perdere la detrazione dell’Iva
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Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/01/2016
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/01/2016 pag. 21
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D.Lgs 158 (24-09-2015) - Sanzioni riforma 2015
Entrano nel vivo le nuove sanzioni amministrative tributarie ridotte previste dal Titolo II del Dlgs 158/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016
L’irregolare assolvimento dell’imposta (applicazione dell’Iva) al posto del reverse charge, viene ora sanzionato in misura fissa (da 250 a 10mila euro) anziché in misura percentuale (3% o 100% a seconda se vi fosse stato o meno il pagamento del tributo ad opera del cedente/prestatore).
La sanzione, dal 1° gennaio 2016, colpisce il cessionario/committente, che è il vero debitore dell’imposta, con solidarietà passiva del cedente. Per espressa previsione normativa, rimane comunque salvo il diritto alla detrazione in capo all’acquirente, in costanza dei requisiti di legge, e stando al contenuto della relazione di accompagnamento al decreto sarebbe evitato anche l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione (emissione della nota di variazione) da parte del cedente/prestatore.
La sanzione, dal 1° gennaio 2016, colpisce il cessionario/committente, che è il vero debitore dell’imposta, con solidarietà passiva del cedente. Per espressa previsione normativa, rimane comunque salvo il diritto alla detrazione in capo all’acquirente, in costanza dei requisiti di legge, e stando al contenuto della relazione di accompagnamento al decreto sarebbe evitato anche l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione (emissione della nota di variazione) da parte del cedente/prestatore.
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