I LIMITI AL TRATTAMENTO ANTICIPATO DI MATERNITA'

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 18/12/2004

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 50 del 17/12/2004 pag. 10


Classificazione:

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La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, con circolare n. 70/2004, chiarisce la relazione tra risoluzione del rapporto e indennità di maternità.

Uniformandosi al parere n. 460/2003 del Consiglio di Stato, la citata circolare afferma che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, potranno godere dell'indennità di astensione anticipata soltanto le lavoratrici affette da gravi complicanze della gravidanza, se il rapporto di lavoro cessa durante il periodo di astensione anticipata o se la gravidanza ha inizio entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto.
Analogo trattamento non potrà essere riconosciuto nel caso di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, o qualora non sia possibile la destinazione ad altre mansioni, ipotesi che non possono prescindere da un rapporto di lavoro in corso di svolgimento.
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