IL CONGEDO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/03/2019

Autore: Bastianello Franco Fonte: Interfile Lavoro del 07/03/2019


Classificazione:

img_report

Le donne vittime di violenza di genere possono astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi, pari a 90 giornate di prevista attività lavorativa.


Le donne vittime di violenza di genere e inserite nei relativi percorsi di protezione, purché certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, possono astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi, pari a 90 giornate di prevista attività lavorativa.

Tale diritto spetta a tutte le lavoratrici del settore pubblico e privato comprese le lavoratrici domestiche. Spetta anche alle titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le quali possono sospendere per un pari periodo il rapporto contrattuale.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni, secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva delle modalità di fruizione del congedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero.

La lavoratrice deve avvertire il datore di lavoro, con un preavviso di almeno 7 giorni dall'inizio e della durata del programma.

Le lavoratrici in questione hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Durante tale periodo le lavoratrici hanno diritto al trattamento retributivo pieno a carico dell'INPS calcolato in base alle stesse modalità utilizzate per l'indennità di maternità.

Sull'argomento l'INPS ha emanato la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019 con la quale precisa che le domande volte al riconoscimento di questa indennità possono essere presentate con una delle seguenti modalità:

 WEB - tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito Internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso: "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere".

Tale servizio è accessibile direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

Contact Center Multicanale - al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);

Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.

Tratto dal notiziario Interfile Lavoro in via di pubblicazione.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro